Per gli “incidenti” e i “quasi incidenti” che non si configurino come infortuni sul lavoro non esiste alcun obbligo di segnalazione.
Per incidente si intende un evento negativo verificatosi durante lo svolgimento del lavoro che non comporta necessariamente un infortunio.
Per infortunio sul lavoro si intende un evento che abbia avuto conseguenze tali sul lavoratore determinando una inabilità temporanea assoluta da comportare astensione dal lavoro per più di tre giorni.
In caso di infortunio sul lavoro:
Il lavoratore ha l’obbligo:
- di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio;
- di comunicare subito al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi) e dei certificati successivi.
Il datore di lavoro, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi), ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, ai soli fini statistico/informativi la comunicazione dei dati dell’infortunio se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno (escluso quello dell’infortunio).
Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all’Istituto per archiviare la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali e lavorativi del proprio dipendente, la descrizione dell’infortunio, i dati del certificato medico).
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-infortunio.html
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi), la denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi (escluso quello dell’infortunio).
Il servizio online consente all’utente registrato ai Servizi Online Inail la compilazione di tutti i dati necessari all'Istituto per avviare e istruire la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali, lavorativi e retributivi del proprio dipendente, la descrizione dell’infortunio, i dati del certificato medico, gli eventuali testimoni e veicoli a motore coinvolti nell’infortunio).
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge.
Con l’invio telematico della denuncia di infortunio dal 2016 è assolto il precedente obbligo del datore di lavoro di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo l’Inail ad inoltrare ad essa gli infortuni mortali oppure con prognosi riservata o superiore a trenta giorni.
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denuncia-di-infortunio.html
In caso di malattia professionale
Il lavoratore ha l’obbligo:
- di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia;
- di comunicare al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico (numero identificativo, data di rilascio) e dei certificati successivi.
Il datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso, ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio) la denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi. Il datore di lavoro che provveda alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica è sollevato dall'onere di invio contestuale del certificato medico; l’Inail deve richiederne l’invio al datore di lavoro nella sola ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore. In caso di lavoratori cessati dal servizio o ex dipendenti di aziende cessate è consentita la trasmissione via PEC del modulo 101 Prest. da parte dei datori di lavoro che si trovino nella impossibilità di fornire le informazioni, entro i termini previsti. Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all’Istituto per avviare e istruire la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali e lavorativi del proprio dipendente, la descrizione della malattia e i dati del certificato medico).
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/malattia-professionale/datore-di-lavoro.html
I certificati medici di infortunio e di malattia professionale pervengono telematicamente all’INAIL. Il datore di lavoro può consultare i dati del certificato medico utilizzando il servizio online “Ricerca certificati medici” effettuandone la ricerca tramite i suddetti riferimenti.
https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/datore-di-lavoro/ricerca-certificati-medici.html
