Il tuo rapporto di lavoro può cessare per uno di questi motivi:
- scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
- dimissioni da parte tua, per la validità delle quali occorre seguire la procedura indicata nella sezione Dimissioni;
- risoluzione del rapporto di comune accordo tra te e il tuo datore di lavoro;
- licenziamento da parte del tuo datore di lavoro (legge 15 luglio 1966, n. 604). Perché il licenziamento sia legittimo deve essere motivato da:
- un tuo comportamento tanto grave da far venir meno il rapporto di fiducia con il datore di lavoro che costituisce il presupposto del rapporto di lavoro (c.d. giusta causa). In questa ipotesi il licenziamento è immediato, senza periodo di preavviso;
- un tuo comportamento che, per quanto meno grave di quello integrante una giusta causa di licenziamento, costituisce comunque un notevole inadempimento dei tuoi obblighi contrattuali (giustificato motivo soggettivo). In questo caso hai diritto ad un periodo di preavviso, la cui durata è in genere stabilita dal contratto collettivo applicato e indicata nel tuo contratto individuale. In mancanza, dovrà esserti corrisposta un’indennità sostitutiva di preavviso.
- esigenze oggettive del datore di lavoro riconducibili all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’assetto aziendale; in questo caso il licenziamento non dipende, quindi, da un tuo comportamento e hai diritto comunque al periodo di preavviso o alla relativa indennità (giustificato motivo oggettivo).
In alcuni casi particolari, regolati da norme speciali, non occorrono una giusta causa o un giustificato motivo per la conclusione del rapporto. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di licenziamento dovute:
a) al mancato superamento del periodo di prova;
b) al termine del periodo triennale di apprendistato.
Regole particolari valgono, inoltre, per il licenziamento dei lavoratori domestici e dei dirigenti per i quali, allo stesso modo, non occorrono giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
