Licenziamento individuale.
Se sei un lavoratore dipendente e ritieni di essere stato licenziato ingiustamente devi:
- impugnare il licenziamento con qualunque atto scritto entro 60 giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza;
- depositare entro i successivi 180 giorni un ricorso nella cancelleria del Tribunale del lavoro competente per territorio oppure inviare alla controparte una richiesta di conciliazione o di arbitrato, altrimenti l’impugnazione del licenziamento è inefficace.
Il licenziamento deve avere forma scritta e deve contenere i motivi che lo hanno determinato.
Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione e ripristinare il rapporto di lavoro e tu avrai diritto a ricevere la retribuzione maturata prima della revoca.
Il datore di lavoro, per evitare il giudizio, può offrirti (entro 60 giorni dal licenziamento) una somma netta di importo da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La somma deve essere offerta tramite assegno circolare e l’accettazione equivale a rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. La conciliazione deve essere fatta davanti al giudice o in sede sindacale o davanti alla commissione di conciliazione presso l’ispettorato territoriale del lavoro.
A seconda della gravità del vizio del licenziamento accertato dal giudice, potrai ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro oppure un’indennità risarcitoria.
Puoi ottenere la reintegrazione, oltre ad un risarcimento del danno, in caso di licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale o nullo oppure se dimostri l’insussistenza del fatto a te contestato; in tutti gli altri casi avrai solo diritto a un’indennità risarcitoria.
Riferimenti normativi
Codice Civile - art. 2094 relativo al "Prestatore di lavoro subordinato"
