Se sei un lavoratore subordinato puoi fruire di un congedo per la cura di ciascuno dei tuoi figli, fino al compimento dei 12 anni di età, nella misura massima di sei mesi (riproporzionata in caso di part-time). Il congedo può essere fruito anche su base oraria.
Ulteriori 6 mesi spettano all’altro genitore, ma il totale complessivo tra i genitori non può superare i 10 mesi.
Se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, il totale complessivo per la coppia è elevato a 11 mesi.
Se sei un genitore single, hai diritto ad assentarti per 10 mesi.
In caso di adozione di un minore, a prescindere dalla sua età, puoi fruire del congedo parentale entro i 12 anni dal suo ingresso in famiglia (non oltre il compimento della maggiore età).
Se il congedo viene utilizzato nei primi 6 anni di vita del bambino (ovvero nei 6 anni successivi all’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione), al lavoratore spetta un’indennità, pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di 6 mesi complessivi tra i genitori.
Per assistere un figlio con disabilità in situazione di gravità, hai invece diritto ad un congedo più lungo: puoi infatti assentarti per tre anni, entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino.
Al posto del congedo parentale, puoi richiedere la trasformazione del tuo rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto part-time, purché la riduzione di orario non superi il 50%. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la trasformazione del contratto di lavoro entro 15 giorni dalla tua richiesta.
La richiesta del congedo va effettuata al tuo datore di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni, salva diversa previsione del tuo contratto collettivo. Il preavviso è di 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria.
Non puoi essere licenziato o discriminato per aver richiesto il congedo.
Se sei un lavoratore autonomo, hai diritto al congedo parentale per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – artt. 32 e seguenti
