In Italia puoi essere assunto con diversi tipi di contratto di lavoro, previsti dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
- il contratto a tempo indeterminato non ha una scadenza ed è la forma comune di rapporto di lavoro subordinato;
- il contratto a termine ha una scadenza in genere non superiore a 12 mesi; può superare tale limite (restando comunque entro i 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti esigenze del datore di lavoro:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
- il contratto di somministrazione (che può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato) è stipulato tra un’agenzia di somministrazione autorizzata, un lavoratore (somministrato) e un soggetto utilizzatore, presso il quale il lavoratore somministrato svolge la sua attività. Puoi consultare l’albo delle agenzie autorizzate
- il contratto intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
- il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha come scopo la formazione dei giovani. Può essere di tre tipi:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per ognuno di essi sono previsti diversi limiti minimi e massimi di età.
