Il Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 individua le informazioni che devono essere presenti in un contratto di lavoro.
Al momento dell’assunzione, il tuo datore di lavoro è tenuto ad informarti delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Tali informazioni sono contenute nel contratto di lavoro scritto o nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto che dovrà essere consegnato entro 30 giorni dall’assunzione (ad esempio, la copia della comunicazione di assunzione preventiva trasmessa al Centro per l'impiego – UNILAV).
Il contratto deve indicare:
- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, dovrà indicare che il lavoratore è occupato in luoghi diversi e specificare la sede o il domicilio del datore di lavoro);
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- la durata del periodo di prova se previsto (anche mediante rinvio al contratto collettivo applicato);
- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento (anche mediante rinvio al contratto collettivo applicato);
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle stesse (anche mediante rinvio al contratto collettivo applicato);
- l'orario di lavoro, anche mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore;
- i termini del preavviso in caso di recesso (anche mediante rinvio al contratto collettivo applicato).
Nel caso in cui la tua prestazione di lavoro debba essere svolta all'estero per più di 30 giorni, prima della partenza (e comunque non oltre la scadenza del termine di trenta giorni), devono essere fornite anche le seguenti ulteriori informazioni:
- la durata del lavoro da effettuare all'estero;
- la valuta in cui ti verrà corrisposta la retribuzione (anche mediante rinvio al contratto collettivo applicato);
- gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero, come benefits, indennità, etc. (anche mediante rinvio al contratto collettivo applicato);
- le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore
Gli obblighi di informazione sopra descritti non trovano applicazione:
- se il tuo rapporto di lavoro ha una durata complessiva non superiore ad un mese ed un orario non superiore alle otto ore settimanali;
- se sei sposato/a con il tuo datore di lavoro ovvero se è un tuo parente o affine (non oltre il terzo grado) e convivi con lui.
In base alla tipologia del tuo contratto di lavoro, il tuo datore di lavoro deve inserire nel contratto specifiche informazioni, di seguito richiamate:
- Contratto di lavoro a tempo determinato: il contratto deve indicare:
- termine
- esigenze per le quali è stipulato:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. L’indicazione delle esigenze è obbligatoria:
- in caso di contratto di durata superiore a 12 mesi;
- in caso di proroga dello stesso rapporto, quando il termine complessivo eccede i dodici mesi;
- in ogni caso di rinnovo.
- Contratto di lavoro intermittente (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - art. 15): il contratto deve contenere in forma scritta ai fini della prova:
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, se prevista;
- forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
- misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
- Contratto di somministrazione di lavoro (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - art. 33) è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori. Queste informazioni, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto da parte della società di somministrazione, al momento della stipulazione del contratto di lavoro o al momento dell'invio in missione presso l'utilizzatore.
Queste informazioni, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto da parte della società di somministrazione, al momento della stipulazione del contratto di lavoro o al momento dell'invio in missione presso l'utilizzatore.
