Discriminazioni sul luogo di lavoro

Le lavoratrici e i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta che sia fondata su motivi vietati dalla legge. 


La discriminazione si distingue in: 

  • diretta, che si verifica quando, in ragione dello specifico criterio considerato, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un’altra in una situazione analoga; 
  • indiretta che si realizza, invece, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono determinare una situazione di particolare svantaggio per alcune categorie di persone, in ragione dello specifico criterio considerato. 

La legge vieta espressamente la discriminazione, diretta o indiretta, basata su:

  • genere
  • razza o l’origine etnica
  • religione 
  • le convinzioni personali
  • le disabilità
  • l’età 
  • l’orientamento sessuale
  • adesione ad associazioni sindacali, 
  • dallo svolgimento di attività sindacali
  • partecipazione a scioperi. 

Le discriminazioni sono vietate sia in fase di accesso all’occupazione e al lavoro, all’orientamento, alla formazione e alla riqualificazione professionale, sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, con riferimento, ad esempio, alle condizioni di lavoro, agli avanzamenti di carriera, alla retribuzione e ai motivi del licenziamento.  


Tra le discriminazioni di genere sul lavoro sono espressamente contemplati:

  • i trattamenti meno favorevoli riconducibili allo stato di gravidanza, maternità e paternità (anche adottive) e all’esercizio dei relativi diritti;
  • le molestie, definite come comportamenti indesiderati – che possono avere anche una caratteristica connotazione sessuale (c.d. molestie sessuali) – ed espressi in forma fisica, verbale e non verbale, che hanno come effetto la violazione della dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
  • il licenziamento per causa di matrimonio e le clausole di qualsiasi genere (contenute in contratti individuali o collettivi o in regolamenti) che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio. 

Riferimenti normativi 

Articolo 3 e articolo 37 della Costituzione;

Articoli 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei lavoratori"

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216> “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”; decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità”

Art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità

Art. 26, d.lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità

Art. 35 d.lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità

Ultimo aggiornamento: 05-10-2023