Nell’ordinamento italiano vige il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti con diverse tipologie contrattuali. In base a tale principio:
- se hai un contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), hai diritto a non ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento e hai i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile. Il tuo trattamento economico e normativo sarà riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa;
- se sei titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, hai diritto, in proporzione al periodo lavorativo prestato, allo stesso trattamento economico e normativo che l’impresa garantisce ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva.
- Se hai un contratto di lavoro intermittente non devi ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il tuo trattamento economico, normativo e previdenziale sarà riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione, la durata delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio ed i congedi di maternità e parentale.
- Se sei un lavoratore in somministrazione, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, hai diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Ti sono, inoltre, riconosciuti espressamente anche presso l'utilizzatore i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - art. 7
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - art. 25
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - art. 17
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - art. 35
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 – articoli 35 e 36)
