Svolgimento delle attività di volontariato

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti prestabiliti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, purché non superino un modico importo prefissato e purché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa forma di rimborso siano decise dall'organo sociale competente. Da questa disciplina sono in ogni caso escluse le attività di volontariato relative alla donazione di sangue e di organi.
Il ruolo di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Queste disposizioni non si applicano però ad alcune categorie come gli operatori volontari del Servizio civile universale o il personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi.


I cittadini UE interessati possono consultare il sito del CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), dove alla sezione “Carte dei servizi” al link https://csvnet.it/csv/carte-servizi, vengono descritte le modalità di accesso ed eventualmente di selezione per svolgere attività di volontariato in ciascuna Regione italiana.

Ultimo aggiornamento: 06-10-2023