FAQ


SMART WORKING LAVORATORI FRAGILI

Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working?

Si. Ai sensi della Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022, n. 197), come modificata dalla conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (Legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 9, comma 4 ter) fino al 30 giugno 2023, per i cosiddetti lavoratori fragili (cioè coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 2022, n. 11), dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.


SMART WORKING PER I GENITORI LAVORATORI 

Sono un genitore lavoratore con un figlio minore di 14 anni, ho diritto allo smart working? 

Si. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 ter della legge n. 14/2023 (di conversione del Decreto Milleproroghe), le misure di cui all'art. 90, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2022, convertito con modificazioni in L. n. 77/2022, si applicano con riferimento a periodi collocati fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023. Pertanto, i genitori lavoratori dipendentidel settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.


MODALITÀ DI INVIO

Quali sono le modalità di invio della comunicazione di smart working per i lavoratori fragili e i genitori con figli minori di 14 anni?

Dal 1° febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori "fragili" - ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 2022, n. 11) - e ai genitori con figli minori di 14 anni, aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile con durata "collocata" fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023 dovranno essere inoltrate soltanto mediante la procedura ordinaria con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile", anche in assenza dell'accordo individuale.

Chi aveva inviato una comunicazione con la procedura semplificata (attiva fino al 31 gennaio 2023) relativa ad un periodo di lavoro agile con termine al 31 marzo 2023 o senza indicazione del termine, dovrà, comunque, inviare una nuova comunicazione con la procedura ordinaria con decorrenza dal 1° aprile 2023.

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