Imprese sociali: chiarimenti sulle modalità di comunicazione ai fini della devoluzione del patrimonio

28 giugno 2022

Comunicazione in caso di patrimonio da devolvere

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dall'art. 6 del D.m. 27 aprile 2018, n. 50, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di rinuncia volontaria alla qualifica di impresa sociale (ipotesi in cui l'ente non cessa di esistere, ma continua la propria attività), l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trasmettendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it la documentazione prevista dall'art. 6 del D.m. 27 aprile 2018, n. 50, che comprende:

  • la comunicazione di perdita della qualifica, con atto scritto avente data certa ("un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge", art. 1, co. 3 D.m. n. 50/2018). L'intervento del notaio/del pubblico ufficiale può essere sostituito dalla comunicazione firmata digitalmente e provvista di marca temporale.

    La comunicazione deve indicare:
    a) l'ammontare del patrimonio da devolvere, con informazioni circa le modalità di quantificazione e la data di determinazione dello stesso; 
    b) i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente beneficiario della devoluzione; c) nel caso in cui  il beneficiario sia un'impresa sociale, la data dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Imprese; nel caso in cui il beneficiario sia un ente del Terzo settore, gli estremi dell'iscrizione nel RUNTS o, se questa non è stata ancora perfezionata, in uno dei registri del Terzo settore previsti dalla normativa preesistente: registri delle APS, delle OdV, anagrafe delle Onlus (si ricorda che il beneficiario ente del Terzo settore deve essere costituito e operante come tale da almeno tre anni; i periodi di iscrizione continuativi nei registri preesistenti possono essere sommati ai periodi di iscrizione al RUNTS);
  • il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente: a) la decisione di rinunciare alla qualifica; b) il parere dell'organo di controllo interno che, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 112/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
  • copia conforme dell'atto costitutivo e statuto del beneficiario (se non disponibile tramite il RUNTS e/o il Registro Imprese);
  • dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte del beneficiario (a firma del rappresentante legale dell'ente beneficiario).

Non è necessario allegare lo statuto dell'ente che devolve se lo stesso è consultabile dall'Amministrazione tramite il Registro Imprese.

N.B. I documenti sottoscritti dal rappresentante legale del devolvente e del beneficiario dovranno essere firmati digitalmente o, se firmati in via analogica, accompagnati da copia del documento di identità del sottoscrivente.

Comunicazione in assenza di patrimonio da devolvere

Nel caso in cui lo scioglimento volontario dell'ente o la rinuncia volontaria alla qualifica di impresa sociale siano accompagnati da una situazione di patrimonio residuo negativo o nullo, la comunicazione, redatta, sottoscritta e inviata dall'organo di amministrazione dell'impresa sociale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le medesime modalità di cui all'ipotesi precedente, dovrà specificare che il patrimonio residuo è negativo o nullo.

Alla comunicazione dovrà essere allegato il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contente la decisione di rinunciare alla qualifica e il parere dell'organo di controllo interno, che ai sensi dell'art. 10 del d. lgs n. 112/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto. Nella delibera deve essere espressamente menzionata l'assenza di patrimonio da devolvere.

Non è necessario allegare lo statuto dell'ente che intende rinunciare alla qualifica se lo stesso è consultabile dall'Amministrazione tramite il Registro Imprese.

N.B. I documenti sottoscritti dal rappresentante legale dell'ente che desidera rinunciare alla qualifica in assenza di patrimonio da devolvere, dovranno essere firmati digitalmente o, se firmati analogicamente, accompagnati da copia del documento di identità del sottoscrivente.