Il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente è un'indennità che le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate, possono concedere ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n.223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e che provengano da imprese di cui all'art. 2082 del Codice Civile.
A chi spetta
Tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratti di somministrazione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro, e che abbiano 12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio.
Durata
A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del centro-sud, come definite dal d.p.r. 218/1978. Per tali lavoratori, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
Il seguente schema riassume la modalità di fruizione della mobilità in deroga per gli anni 2014, 2015 e 2016.
a) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi
Periodo di riferimento
| Durata massima consentita |
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 | 5 mesi nell'arco del periodo (1)
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| 5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.p.r. n. 218/1978 (1)
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1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 | Il trattamento NON può essere erogato
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Dal 1 gennaio 2017 | Il trattamento NON può essere più erogato
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(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.
b) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
| Durata massima consentita |
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 | 7 mesi nell'arco del periodo (1) |
| 7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.p.r. n. 218/1978 (1) |
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 | 6 mesi nell'arco del periodo
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| 6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.p.r. n. 218/1978 |
1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 | 4 mesi nell'arco del periodo |
| 4 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.p.r. n. 218/1978 |
Dal 1 gennaio 2017 | Il trattamento NON può essere più erogato |
(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.
Per questi lavoratori (sub b) la durata complessiva del trattamento, comprensiva dei periodi autorizzati, non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e quattro mesi.
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