Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) consiste nel versamento da parte dell'INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita per effetto di una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell'azienda (calo della domanda) o ad altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori. La temporaneità implica la previsione certa della ripresa dell'attività lavorativa.

Oltre a sostenere il reddito del beneficiario, obiettivo di questo strumento è anche quello di mantenere presso le aziende i lavoratori già specializzati e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo del personale momentaneamente non utilizzato che può essere riammesso al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.

Per conoscere con maggiore dettaglio le tipologie di lavoratori aventi diritto, i settori delle aziende ammesse e altre informazioni visita la pagina del sito dell'INPS.

Si ricorda che, a ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina, con il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, sono state apportate modifiche al D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 avente ad oggetto la "Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO". In particolare: per l'anno 2022, integra la fattispecie di "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (D.M. n. 95442/2016, art. 3, comma 3 bis); il caso di "mancanza di materie prime o componenti" si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tale ipotesi, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (D.M. n. 95442/2016, art. 5, commi 1 bis e 2).

Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21sebbene il riordino della normativa non coinvolga in modo significativo la disciplina della CIGO, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022, recante le "Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro"; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022, relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter.

In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2023.