Formazione all'estero

Formazione linguistica e/o professionale svolta all'estero finalizzata all'ingresso in Italia per motivi di lavoro in favore di cittadini stranieri non comunitari residenti nei paesi di origine

La formazione all'estero permette di realizzare progetti formativi direttamente nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari e mira a integrare le altre forme di cooperazione internazionale con i Paesi Terzi - ad esempio, gli accordi bilaterali - per la gestione congiunta dei flussi migratori per motivi di lavoro e il rafforzamento dei canali di ingresso regolari di lavoratori qualificati. Pertanto, i progetti di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza sono finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare.


  • Iniziative progettuali

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - ha stanziato nel 2019/2020 oltre 10 milioni di euro per la realizzazione di progetti di formazione e orientamento pre-partenza destinate a cittadini stranieri non comunitari.

Il bando di gara denominato Avviso 2/2019 (a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020) ha finanziato dieci progetti di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi Terzi.
I soggetti beneficiari dei progetti forniscono anche il supporto informativo, sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro da loro individuati, nell'espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione e per la richiesta di visto di ingresso alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana all'estero.

Le iniziative implementate nell'ambito dell'Avviso 2/2019 si svolgono in 15 Paesi extra UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, India, Mali, Marocco, Moldova, Nigeria, Senegal, Tunisia e Ucraina. Solo con alcuni di questi Paesi sono vigenti accordi bilaterali sottoscritti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzati alla cooperazione e regolamentazione in materia di flussi di ingresso per motivi di lavoro.

I corsi di formazione professionale e linguistica sono stati organizzati in settori produttivi specifici richiesti dal mercato del lavoro nazionale, con l'acquisizione almeno del livello A1 di conoscenza della lingua italiana attestato dagli enti certificatori, con elementi di educazione civica e normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di accrescimento delle competenze per un migliore inserimento nel mercato del lavoro nazionale.

Con il Decreto n. 38 del 26 maggio 2022 è stato prorogato al 30 settembre 2023 il termine finale consentito ai beneficiari dell'Avviso n. 2/2019 per raggiungere i risultati previsti delle attività progettuali, anche ai fini dell'ingresso dei lavoratori formati nel territorio nazionale. 


  • Procedura di ingresso nel mercato del lavoro di lavoratori formati all'estero

La procedura per l'ingresso dei cittadini formati all'estero è quella disciplinata dall'art. 22 del TUI "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", come modificato dal DL 73/2022 e dal DL 20/2023, con l'introduzione di misure di semplificazione delle procedure per l'esame delle domande di nulla osta al lavoro, già adottate in via sperimentale per le domande presentate nell'ambito del Decreto Flussi 2022.

Come indicato dal Decreto-legge n. 20/2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia in ogni caso il nulla osta al lavoro, anche se non sono state acquisite dalla Questura competente, in fase istruttoria, le informazioni su eventuali elementi ostativi. Il nulla osta viene inviato alle Rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di origine per il rilascio del visto di ingresso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Fatti salvi i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, la verifica dell'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo di tali verifiche, la norma prevede che venga rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà presentare in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

La presentazione dell'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un apposito Protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, sempre nell'ipotesi di sottoscrizione di tale Protocollo, trova applicazione l'art. 27, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo il quale "il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato".


  • Quadro normativo

L'ingresso di cittadini extra UE formati all'estero è disciplinato dall'art. 23 del D.Lgs 286/1998 - Testo Unico Immigrazione - "Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine", così come modificato dal Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare".

Gli stranieri che hanno completato appositi programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine possono fare ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato, al di fuori delle quote stabilite dall'art.3, comma 4, del TUI. Nell'ambito di programmi  approvati  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'istruzione e del Merito o dal Ministero dell'Università e della Ricerca, possono essere realizzate attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, anche  in collaborazione con Regioni, Province Autonome e altri  Enti Locali, Organizzazioni  nazionali  degli  imprenditori  e  datori  di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni. Le modalità di predisposizione e i criteri di valutazione di tali programmi sono state definite tramite l'adozione di apposite Linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Ministero, inoltre, con l'eventuale partecipazione di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi.