Tirocini formativi

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione e orientamento al lavoro e non si configura come un rapporto di lavoro.

Il cittadino straniero non comunitario che si trova all'estero e che, per finalità formativa, vuole attivare presso aziende del nostro Paese un rapporto di tirocinio, funzionale al completamento di un percorso di formazione iniziato nel suo Paese, deve richiedere presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane dove risiede, un visto di ingresso per motivi di studio/formazione che viene rilasciato nei limiti di un contingente triennale determinato con il Decreto ministeriale del 28 giugno 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.

Il cittadino straniero non comunitario deve unire alla richiesta di visto la Convenzione con il "Progetto formativo" allegato, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione, redatto sulla base degli standardminimi individuati dalle "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero" approvate con Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014, vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali. Deve essere previsto, oltre agli ordinari obblighi, anche quello di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio, nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza.

Al tirocinante viene concesso unpermesso di soggiorno per motivi di studio/ tirocinioche potrà convertire al termine del tirocinio, all'interno di quote determinate dal Decreto Flussi, in permesso di lavoro subordinato, previa presentazione di idonea documentazione di lavoro.

Il cittadino straniero non comunitario già presente in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro può, invece, svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani.

Leggi il Vademecum "Attivazione di tirocini formativi per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo"

FAQ - Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere un tirocinio formativo?

Si, come chiarito anche nella nota dell'INL del 14 febbraio 2022, il permesso per studio o formazione professionale consente di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e consente, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all'inserimento lavorativo. 

La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, i quali possono quindi usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo. Non costituendo il tirocinio un rapporto di lavoro, non si applicano in tali casi i limiti previsti dalla norma allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Approfondimenti:


Documento correlato: