Riconoscimento delle qualifiche

 

Le istituzioni europee hanno stabilito un meccanismo per il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche conseguite nei Paesi dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), della Svizzera (Legge n. 36/2000 di recepimento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone fra Unione Europea e Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999) e dei Paesi Extra Europei, riferito a tutte le professioni regolamentate, ovvero quelle professioni che possono essere esercitate solo nel rispetto delle previsioni delle normative nazionali di riferimento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro - è competente per:

  • il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite all'estero di estetista,conduttore di generatori di vapore (liv. I, II, III e IV) e conduttore di impianti termici; per le ultime due qualifiche, la Direzione delle Politiche attive del lavoro collabora con la Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In base alla normativa attualmente in vigore in Italia, non è ammesso il riconoscimento delle singole qualifiche professionali di: massaggiatore estetico, onicotecnico, ricostruzione delle unghie o altre figure professionali concernenti il settore estetico, in quanto professioni non regolamentate singolarmente.

  • il rilascio dell'attestato di conformità per gli stessi titoli professionali conseguiti in Italia, ai fini della libera circolazione nell'UE, Svizzera e Area SEE (Spazio Economico Europeo).

 

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE CONSEGUITE ALL'ESTERO IN CASO DI STABILIMENTO

La procedura di riconoscimento online del titolo o della qualifica conseguiti in un paese europeo ed extraeuropeo è disponibile al link.

Allegare:

  • documentazione relativa alla qualifica professionale;
  • certificato/diploma/attestato, obbligatorio se la professione è regolamentata nel paese di origine; copia del titolo di studio per l'attività richiesta, rilasciata da un Istituto pubblico o privato del Paese di origine, accompagnata dalla descrizione degli studi previsti per il titolo, con il dettaglio della disciplina svolte e le ore di formazione teorica e pratica effettuate;
  • iscrizione all'Albo professionale se la professione nel paese d'origine è regolamentata con obbligo di iscrizione a un Albo;
  • dichiarazione di assenza impedimenti professionali/penali (obbligatorio per la libera professione);
  • documentazione relativa all'esperienza professionale;
  • documentazione riferita all'esperienza professionale maturata negli ultimi dieci anni mediante documentazione fiscale della qualifica ricoperta e dei periodi maturati oppure con attestazione dell'organismo competente dello Stato membro d'origine indicante la natura e la durata dell'attività esercitata;
  • documento di identità;
  • permesso di soggiorno (per cittadini extra UE già residenti in Italia);
  • il pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro, da assolversi obbligatoriamente per richiedere il riconoscimento della qualifica, deve essere eseguito tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabili esclusivamente all'interno della procedura telematica. Solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento, sarà possibile inviare l'istanza.


Per titoli conseguiti in paesi extra UE occorre anche la "Dichiarazione di valore" rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo, che deve attestare:

  • natura giuridica, livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo e contenuto (indirizzo formativo);
  • completezza e regolarità del percorso di studi seguito dal richiedente nel Paese d'origine, con specifica degli anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;
  • valore del titolo per l'accesso in loco all'attività professionale corrispondente a quella per la quale si richiede il riconoscimento in Italia;
  • se la professione è regolamentata o meno e quali sono gli eventuali soggetti o autorità statali aventi competenza sulla professione in tale Paese;
  • se il/la richiedente possiede i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione.

Traduzione dei documenti: se scritti in lingua straniera diversa da inglese, francese o spagnolo, i diplomi, certificati e attestati di titolo professionale per i quali si richiede il riconoscimento, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano.

Per titoli e qualifiche conseguite nell'UE, si accettano:

  • traduzioni semplici accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione Europea

Per titoli e qualifiche conseguite in Paese Extra UE, le traduzioni devono essere conformi al testo originale certificato dall'autorità consolare o da un traduttore ufficiale, o presentare la relativa "apostilla".


Rilascio dell'attestato di conformità della qualifica conseguita in Italia

Possono richiedere l'attestato di conformità al fine della libera circolazione nei paesi UE, Svizzera e nei paesi dell'Area SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) i cittadini comunitari e non comunitari in possesso del titolo, conseguito in Italia, di estetista, conduttore di generatori di vapore (liv. I, II, III e IV) e conduttore di impianti termici.
La procedura per il rilascio dell'attestato di conformità è disponibile al seguente link.

Allegare:

  • documentazione relativa alla qualifica professionale (certificato/diploma/attestato);
  • documento di identità;
  • permesso di soggiorno (per cittadini extra UE residenti in Italia);
  • il pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro, da assolversi obbligatoriamente per richiedere il riconoscimento della qualifica, deve essere eseguito tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabili esclusivamente all'interno della procedura telematica. Solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento, sarà possibile inviare l'istanza.


PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo ( Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale.
Si è stabilmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione . Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni, prima di svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE , come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE.
Si evidenzia che per le professioni di competenza del Ministero del Lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale delle politiche attive del lavoro , dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione ( estetista, conduttore di generatori di vapore (liv. I, II, III e IV) e conduttore di impianti termici ) , si potrà svolgere un controllo preventivo della qualifica professionale prima di consentire l’esercizio temporaneo e occasionale della professione. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti previsti si comunicherà al prestatore se si procederà alla verifica delle sue qualifiche professionali. In caso di verifica delle qualifiche si potrà richiedere l’effettuazione di una prova qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione conseguita nel Paese di origine rispetto a quella prevista dalla normativa italiana.
Prima di disporre la prova si procederà alla valutazione dell’eventuale esperienza professionale e/o l’aggiornamento professionale continuo o eventuali formazioni complementari conseguite che possano compensare le differenze riscontrate .
Questa Amministrazione comunicherà l’esito dell’istruttoria entro un periodo che può variare da un mese a quattro mesi , il termine decorre dal momento di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta ; il periodo varia a seconda se si effettua o meno la verifica delle qualifiche.
Il modulo "dichiarazione di prestazione temporanea e occasionale in caso di spostamento del prestatore" è disponibile al seguentelink.

Allegare:

  • documentazione relativa alla qualifica professionale;
  • certificato/diploma/attestato, obbligatorio se la professione è regolamentata nel paese di origine;
  • iscrizione all'Albo professionale se la professione nel paese d'origine è regolamentata con obbligo di iscrizione a un Albo;
  • un documento attestante di essere legalmente stabilito nel Paese di origine e che non è vietato esercitare, anche temporaneamente, la professione in questione (es. copia licenza professionale, se esistente, oppure estratto del registro delle imprese, oppure certificato dell'associazione professionale, …). Il documento deve indicare la professione svolta; in assenza va presentato anche un estratto del casellario giudiziario, un certificato di un'autorità giudiziaria o di polizia, ecc;
  • documentazione riferita all'esperienza professionale maturata negli ultimi dieci anni mediante documentazione fiscale della qualifica ricoperta e dei periodi maturati oppure con attestazione dell'organismo competente dello Stato membro d'origine indicante la natura e la durata dell'attività esercitata;
  • copia documento di identità;
  • informazioni su eventuali assicurazioni di responsabilità professionale (copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale);
  • il pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro, da assolversi obbligatoriamente per richiedere il riconoscimento della qualifica, deve essere eseguito tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabili esclusivamente all'interno della procedura telematica. Solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento, sarà possibile inviare l'istanza.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche, per l'attestato di conformità e la dichiarazione di prestazione temporanea ed occasionale possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online.

 Normativa

  • Legge Europea 3 maggio 2019, n. 37 (legge Europea 2018)
  • Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 - Attuazione della direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento Ue n. 1024/2012
  • Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
  • Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE adesione di Bulgaria e Romania
  • Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
  • Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista

Per informazioni:
Tel. 0646835840
La linea è attiva esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00.


Mail: riconoscimentoqualifiche@lavoro.gov.it
PEC: riconoscimentoqualifiche@pec.lavoro.gov.it