Opzione donna

Accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici (c.d. Opzione donna) ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 avevano maturato un'anzianità contributiva di 35 anni ed un'età anagrafica di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, la facoltà di accesso al  pensionamento anticipato, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 180. 

Successivamente, la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che maturavano i sopraindicati requisiti entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 476).

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha ulteriormente esteso la facoltà di optare per l'anticipo pensionistico anche alle lavoratrici che abbiano perfezionato i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 336). La facoltà è dunque esercitabile dalle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1962 e dalle autonome nate entro il 31 dicembre 1961. Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2022, n. 234) ha prorogato l’anticipo pensionistico in favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni, per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 94).

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 292, Legge 29 dicembre 2022, n. 197), introducendo il comma 1 bis all'art. 16 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26), ha esteso l'anticipo pensionistico nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale; peraltro, in tale ultima ipotesi la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.