DIRETTIVA 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010)
Regolamento (UE) 2023/1230del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio
La DIRETTIVA 2006/42/CE, comunemente nota come Direttiva Macchine, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010, si applica ai seguenti prodotti:
- macchine propriamente dette,
- attrezzature intercambiabili,
- componenti di sicurezza,
- accessori di sollevamento,
- catene funi e cinghie,
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.
Sono invece esclusi:
- i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio,
- le attrezzature per i parchi giochi,
- le macchine progettate o utilizzate per uso nucleare,
- le armi,
- i veicoli a motore,
- i mezzi di trasporto per via aerea, via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli,
- le navi e le piattaforme off-shore,
- le macchine installate a bordo delle navi,
- le macchine ad uso militare o per il mantenimento dell'ordine,
- le macchine per fini di ricerca temporaneamente utilizzate nei laboratori,
- gli ascensori nelle miniere,
- le macchine per lo spostamento degli artisti durante le rappresentazioni,
- i prodotti elettrici che ricadono nella direttiva 2006/95/CE,
- le apparecchiature elettriche ad alta tensione.
La definizione di macchina prevede:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'Allegato I e che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile nonché fornisce le informazioni necessarie, espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12, redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A da accompagnare alla macchina e appone la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 16.
Le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in coordinamento permanente.