Segnalazione di illecito (whistleblowing)
8 settembre 2020
L'istituto del c.d. whistleblowing è disciplinato dall'art. 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" del d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede una tutela rafforzata per il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile delle condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Possono inoltrare la segnalazione dell'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- i dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è, quindi, competente alla trattazione delle sole condotte illecite poste in essere all'interno del Dicastero, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Le segnalazioni di illeciti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
SegnalazioneIllecitiAnticorruzione@lavoro.gov.it, compilando il seguente modulo: Modello per segnalazione illecito
Per i profili di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'istituto è, inoltre, regolato dalla circolare "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d whistleblower) art. 54-bis del d.lgs. 165/01" e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito istituzionale dell'ANAC.