CIGS Aree Crisi Industriale Complessa

La CIGS per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa è un trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/15, introdotto dal Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Per ulteriori informazioni relative alle aree di crisi industriale complessa, si prega di scrivere a:

Destinatari

Spetta ai lavoratori e alle imprese, aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed accordi di programma, disponibili al seguente link.

Criteri di autorizzazione

Il trattamento può essere concesso alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, dichiarino di trovarsi nell'impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

È necessario che l'impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

È previsto un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.

Come proporre istanza

L'istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposito modulo disponibile nella sezione modulistica, deve essere presentata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali (mediante posta certificata all'indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it) entro un congruo termine.

Allegati all'istanza:

1. Relazione tecnica contenente:

  • l'espressa dichiarazione di non poter accedere ad altro trattamento di CIGS con l'indicazione delle motivazioni;
  • le ragioni del ricorso al trattamento richiesto;
  • un dettagliato piano di recupero occupazionale specificando gli appositi percorsi di politiche attive concordati con la Regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

2. Verbale di accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.

3. Verbale di accordo regionale

4. Elenco nominativo dei lavoratori

5. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati

Durata

La Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (G.U. n. 188 del 12 agosto 2017) ha introdotto, al Capo I, l'art. 3-ter che, modificando l'art. 4, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/15, prevede la concessione, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, di un trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento".

Normativa e circolari di riferimento:

La misura è finanziata annualmente dalla legge di Bilancio di previsione dello Stato.

Nello specifico per il 2025 è stata finanziata dall’articolo 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Di seguito le circolari esplicative con le indicazioni operative:

Onere di spesa

Con il Decreto interministeriale n. 989 del 28 marzo 2025, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse per il 2025 sono state proporzionalmente ripartite tra le Regioni interessate in base alle rispettive esigenze.