CIGS Aree Crisi Industriale Complessa

La CIGS per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa è un trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/15, introdotto dal Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Destinatari

Spetta ai lavoratori e alle imprese, aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed accordi di programma, disponibili al seguente link.

Criteri di autorizzazione

Il trattamento può essere concesso alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, dichiarino di trovarsi nell'impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

È necessario che l'impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

È previsto un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.

Come proporre istanza

L'istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposito modulo disponibile nella sezione modulistica, deve essere presentata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali (mediante posta certificata all'indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it) entro un congruo termine e comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell’Accordo in sede Ministeriale.

Allegati all'istanza:

1. Relazione tecnica contenente: l'espressa dichiarazione di non poter accedere ad altro trattamento di CIGS con l'indicazione delle motivazioni; le ragioni del ricorso al trattamento richiesto; un dettagliato piano di recupero occupazionale specificando gli appositi percorsi di politiche attive concordati con la Regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

2. Piano di recupero occupazionale: l’impresa deve presentare un Piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione/riqualificazione dei lavoratori. Nel caso di istanze reiterate in annualità successive deve essere presentata, inoltre, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio delle attività svolte l’annualità precedente.

3. Verbale di Accordo governativo: il verbale è stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), con la presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali.

4. Verbale di Accordo regionale: il verbale dovrà riportare il dettaglio delle misure di politica attiva da somministrare ai lavoratori interessati al trattamento, concordate con l’impresa e riportate nel succitato Piano di recupero occupazionale presentato dall’azienda.

5. Elenco nominativo dei lavoratori: l’elenco deve essere inoltrato in formato Excel con l’indicazione della percentuale oraria di sospensione di ogni singolo lavoratore.

6. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati da allegare firmata.

Durata

La Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (G.U. n. 188 del 12 agosto 2017) che ha introdotto, al Capo I, l'art. 3-ter che, modificando l'art. 4, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/15, prevede la concessione, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, di un trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento".

Normativa e circolare di riferimento:

La misura è finanziata annualmente dalla legge di Bilancio di previsione dello Stato.

Nello specifico per il 2026 è stata finanziata dall’articolo 1, comma 165 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

L’articolo 1, comma 165 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 dispone che: “Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

Al fine del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

Di seguito la circolare esplicativa con le indicazioni operative:

Circolare n. 3 del 10 febbraio 2026

Per ulteriori informazioni relative alle aree di crisi industriale complessa, si prega di scrivere a: dgammortizzatorisocialidiv3@lavoro.gov.it