Particolari disposizioni sono dettate con riferimento al lavoro dei minori (legge 17 ottobre 1967, n. 977).
Premesso che è vietato adibire gli adolescenti a diverse lavorazioni, processi o lavori (indicati nell'Allegato I della citata legge n. 977), salvo alcune ipotesi di deroga, il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi con particolare riguardo a:
- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
Inoltre, nei riguardi dei minori, le informazioni al lavoratore sono fornite anche ai titolari della responsabilità genitoriale.
Riferimenti normativi
