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Autorizzazione all’INAIL, nei limiti delle economie - utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo del medesimo Istituto, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 - ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a un massimo di 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza
Documento:
Tipologia:
Decreto Interministeriale
Data norma:
Codice tipologia:
DI
Area Tematica:
