Formazione all'estero

Programmi di formazione professionale e civico-linguistica per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro al di fuori delle quote di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, apolidi e rifugiati

I lavoratori stranieri che hanno frequentato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote previste dal decreto flussi, per intraprendere attività lavorative nei settori produttivi italiani in qualsiasi momento dell’anno.

Tra gli obiettivi di questo canale vi è l’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato o nei Paesi di origine, nonché lo sviluppo di attività imprenditoriali nei Paesi di origine.

Il modello dei programmi di formazione all’estero è quindi coerente con l’iniziativa europea sulla mobilità delle competenze, che mira a rendere l'UE più attraente per i talenti provenienti da Paesi terzi e facilitare la mobilità al suo interno.

  • Quadro normativo

La disciplina di questo canale di ingresso legale per lavoro è contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) "Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine", così come modificato dal Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla Legge n. 50/2023 “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare".

L’art. 23 del d.lgs. 286/1998, per rispondere al fabbisogno di lavoratori manifestato dalle imprese, ha posto al di fuori delle quote previste dai Decreti di programmazione dei flussi d'ingresso legale per lavoratori stranieri, gli ingressi dei cittadini stranieri che abbiano completato i programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La norma prevede l’adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Linee Guida con le quali siano fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione.

Con il Decreto Direttoriale n. 27 del 7 luglio 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le citate Linee Guida che sono state approvate da una Conferenza di Servizi che ha coinvolto tutte le istituzioni interessate.

Le Linee Guida rappresentano il quadro di riferimento per definizione e modalità di presentazione e approvazione dei programmi di formazione all’estero.

I progetti di formazione devono essere presentati tramite l’applicativo “Piattaforma Ingressi Formati all’estero” (PIF), accessibile dal Portale Servizi Lavoro: vengono esaminati da una Commissione Interministeriale coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della quale fanno parte i rappresentanti delle altre istituzioni competenti (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Interno, dell’Istruzione e del Merito, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e PA di Trento e Bolzano).

  • Procedura di ingresso nel mercato del lavoro di lavoratori formati all'estero

Concluse le attività formative all’estero, è consentito l’ingresso in Italia che avviene secondo la procedura di ingresso descritta dall'art. 22 del TUI "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", con la previsione di misure di semplificazione speciali, aggiornate anche con recenti interventi normativi.

A seguito della richiesta nominativa di nulla osta presentata dal datore di lavoro nel Portale Ali, gestito dal Ministero dell’Interno, lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro entro 30 giorni, secondo il principio del silenzio-assenso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, per le domande relative a lavoratori provenienti dai cosiddetti “Paesi a rischio” ed eventuali controlli a campione successivi da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La domanda di visto d’ingresso può essere presentata entro 12 mesi dalla conclusione del corso e il visto viene rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine entro 90 giorni.

Il contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero deve essere stipulato entro 15 giorni dall’ingresso in Italia e, in conformità con le previsioni contenute all’art. 5 comma 9-bis TUI, è consentito lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura competente.

Per saperne di più vai alla pagina web dedicata sul Portale Integrazione Migranti.