Annualità 2024 - Avviso
In ottemperanza a quanto stabilito dai decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278, e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 novembre 2017, n. 18, par. 2, 3°cpv, si dà avviso che sono state interamente impegnate le risorse stanziate per l’anno 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione pari a 30 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali il relativo decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato. Conseguentemente, le istanze non collocate in posizione utile entro il predetto limite di spesa annuo (30 milioni di euro) non sono state evase, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue.
La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A: per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Per ogni eventuale comunicazione e per informazioni relative alla presentazione e allo stato della domanda si invita a contattare la Divisione III al seguente indirizzo peo: sgravicds@lavoro.gov.it.
Per problemi tecnici relativi all'applicativo "sgravicdsonline", durante la proposizione della domanda, si invita a contattare "urponline" e a consultare il manuale utente.
Come proporre istanza
Si ricorda che dal 30 novembre al 10 dicembre 2024 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all’anno 2024 attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale del Dicastero, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, ove è presente anche la normativa di riferimento, oppure accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro”.
Si comunica inoltre che l’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e che il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo. A tale ultimo proposito, si specifica che l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024–10 dicembre 2024).
Si precisa infine che a mente della Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.
Avviso
Si precisa che lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.
Normativa di riferimento
- D.L. n. 726 del 30.11.1984, artt. 1 e 2, conv., con mod., dalla L. n. 863 del 19.12.1984
- D.L. n. 510 del 01.10.1996, art. 6, comma 4, conv., con mod., dalla L. n. 608 del 28.11.1996
- D.L. n. 34 del 20.03.2014, art. 5, conv., con mod., dalla L. n. 78 del 16.05.2014
- D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015, art. 21, comma 1, lett c) e comma 5, art. 22, commi 3 e 5 e art. 22-bis, comma 1
- DD.II. n. 83312 del 07.07.2014, n. 17981 del 14.09.2015, n. 2 del 27.09.2017 e n. 278 del 30.09.2019
- Circolari MLPS n. 23 del 26.9.2014, n. 31 dell’11.12.2014, n. 15 del 22.04.2015, n. 25 del 12.10.2015, n. 18 del 22.11.2017, n. 19 del 27.11.2017 e n. 17 del 03.10.2019
