- Lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
- Destinarlo a un fondo pensione integrativo, che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.
ll Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una parte della retribuzione che il datore di lavoro accantona ogni anno per il lavoratore e che viene liquidata al termine del rapporto di lavoro.
Il TFR può seguire tre diverse destinazioni (clicca qui per consultare il testo della legge).
- rimanere in azienda o confluire nel Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista;
- essere destinato a una forma di previdenza complementare, contribuendo alla costruzione di una pensione integrativa che si affianca a quella pubblica.
NOTA BENE: La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 203) ha aumentato la platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR , non devoluto alla previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria INPS.
Nel dettaglio, sono tenute:
- nel biennio 2026-2027, le aziende con 60 o più dipendenti;
- dal 1/1/2028 al 31/12/2031 quelle con una media di 50 dipendenti nell’anno;
- dal 1/1/2032 le aziende con un numero di addetti pari o superiore a 40 (o che raggiungono tale soglia sulla base del numero medio di addetti dell'anno precedente)
La tua scelta:
Al momento dell’assunzione, se sei dipendente del settore privato, devi decidere come utilizzare il tuo TFR maturando. Le opzioni sono due:
Cosa accade se non scegli: il meccanismo di “Adesione automatica”
Nel caso di mancata espressione di una scelta esplicita da parte tua nei tempi previsti, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica, disciplinato dal D.Lgs. 252/2005, così come recentemente modificato dalla normativa, che rafforza il ruolo della previdenza complementare nella valorizzazione del TFR.
Con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, artt. 1, cc. 204-205), a partire dal 1 luglio 2026 viene introdotto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i lavoratori ad eccezione dei collaboratori domestici. In particolare, tale automatismo riguarda sia i lavoratori assunti per la prima volta in assoluto dopo il 1 luglio 2026, sia coloro che stipulano un successivo contratto di lavoro e che sono titolari di un fondo di previdenza complementare alimentato dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Restano invece esclusi da questa novità i lavoratori che non hanno mai optato per il versamento del TFR alla previdenza complementare, nonché coloro che abbiano integralmente riscattato una precedente posizione alimentata da TFR. Al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla normativa, il datore di lavoro è comunque tenuto, entro i 60 giorni dall’assunzione, ad acquisire informazioni circa lo status del lavoratore, con particolare riferimento alla circostanza che si tratti di prima assunzione o di assunzione successiva alla prima, e all’eventuale esistenza di un fondo di previdenza complementare attivo alimentato da TFR (clicca qui per consultare la normativa).
Tale meccanismo prevede che:
- Il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall'accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti in azienda;
- Se manca un fondo collettivo di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa (FONDINPS fino al 30 settembre 2020, e dal 1° ottobre 2020 al "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini" - "COMETA" - clicca qui per consultare il Decreto 31 marzo 2020, n. 85 ).
A seguito del conferimento automatico, risulterai iscritto al fondo pensione, con contribuzione piena (TFR e, se previsto dagli accordi applicabili, contributo del lavoratore e contributo datoriale) con decorrenza dalla data di assunzione e con destinazione della contribuzione in percorsi di tipo life cycle, vale a dire linee di investimento coerenti con il tuo profilo, tenendo conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e della tua età anagrafica. In ogni momento avrai comunque la facoltà di modificare il comparto di investimento, l'ammontare dei contributi volontari, e dopo due anni, potrai anche trasferire la posizione ad altra forma pensionistica.
Il meccanismo di adesione automatica è concepito come uno strumento destinato a una gestione finanziaria finalizzata alla costruzione di una prestazione pensionistica integrativa. In particolare, per i lavoratori neoassunti, è fondamentale conoscere tempestivamente le opzioni disponibili e valutare la linea di investimento più coerente con il proprio profilo ed esigenze future.
Per approfondire il tema dell'adesione automatica, clicca qui
Ricorda: Il meccanismo dell'adesione automatica è uno strumento per valorizzare al massimo il TFR, che diventa produttivo.
Se sei un lavoratore neo-assunto: scegli la linea di investimento che ti rappresenta di più compilando il questionario di autovalutazione inserito nel modulo di adesione.
Approfondisci il meccanismo qui: clicca qui per navigare la sezione dedicata sul sito della COVIP.


