FAQ

Informazioni di base sulla previdenza complementare

La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Si fonda su una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio previdenziale degli iscritti e lo valorizzano attraverso i rendimenti ottenuti investendolo sui mercati finanziari.

Chiunque intenda costruirsi una pensione complementare, indipendentemente dall’attività svolta, può aderire a un fondo pensione. L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria.

È possibile costruirsi una pensione complementare mediante l’adesione ad una delle forme pensionistiche complementari – fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), fondi pensione preesistenti. I fondi pensione sono vigilati dalla COVIP, l’Autorità di vigilanza preposta al controllo del settore.

Il fondo pensione negoziale è una forma di previdenza complementare rivolta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici costituito in base all’iniziativa delle parti sociali mediante accordi collettivi a qualunque livello, nonché per effetto di regolamenti aziendali o di accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di rilievo almeno regionale. È aperto all’adesione dei lavoratori appartenenti a imprese, gruppi di imprese o enti, settori o categorie, comparti o raggruppamenti per i quali trova applicazione l’accordo istitutivo. Per i lavoratori dipendenti, gli accordi collettivi e i regolamenti aziendali individuano la misura minima del contributo del datore di lavoro e dei lavoratori.

Il fondo pensione aperto è una forma pensionistica istituita da banche, SGR, imprese d’investimento e imprese di assicurazione rivolta, in linea di principio, a tutti. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva, in quest’ultimo caso è previsto il contributo del datore di lavoro e, nella prevalenza dei casi, anche il versamento del TFR. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.

Il fondo pensione preesistente è una forma di previdenza complementare che risulta già istituita alla data del 15 novembre 1992 ed è destinata a specifici ambiti di lavoratori dipendenti individuati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali o interaziendali. L’adesione avviene su base collettiva e viene di solito previsto un contributo del datore di lavoro. Sono denominati “autonomi” quelli dotati di soggettività giuridica e “interni” quelli costituiti. Sono denominati “autonomi” quelli dotati di soggettività giuridica e “interni” quelli costituiti come posta di bilancio o patrimonio di destinazione all’interno di banche, imprese di assicurazione o altri enti e società.

Il PIP (Piano individuale pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dall’attività lavorativa. Il PIP non può essere destinatario di conferimento del TFR per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (o con modalità tacite per i lavoratori dipendenti del settore privato).
I PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società.
Sono denominati PIP “nuovi” i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. I PIP “vecchi” sono relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dal Decreto lgs. 252/2005 e, pertanto, non possono raccogliere nuove adesioni.

La posizione individuale (o conto individuale) corrisponde all’ammontare dei contributi versati durante il periodo di adesione al fondo (contributi a carico del lavoratore e, per i lavoratori dipendenti eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) sommati ai rendimenti realizzati con l’investimento nei mercati finanziari, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti.
Ogni anno l’ammontare e la variazione della posizione individuale rispetto all’anno precedente sono comunicate dal fondo pensione all’iscritto nella “Comunicazione periodica”. Con tale documento viene anche trasmessa “La mia pensione complementare” che contiene una simulazione tempo per tempo della posizione individuale dell’aderente e dell’importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.

La capitalizzazione individuale è il sistema tecnico-finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto (contributi e rendimenti netti ottenuti dagli investimenti) costituisce la base per il pagamento delle prestazioni pensionistiche.

Il fondo pensione mono-comparto prevede una sola linea (o comparto) d’investimento. Nel fondo pensione multi-comparto invece sono previste più linee d’investimento con differenti profili di rischio e di rendimento.  Le linee di investimento sono classificate in base alle seguenti categorie: garantite - che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi; obbligazionarie (pure e miste) - a seconda che investano esclusivamente o principalmente in obbligazioni; azionarie investono solo o principalmente in azioni; bilanciate- che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale.
E’ importante che l’iscritto conosca le varie opzioni di investimento, perché a ognuna corrisponde un profilo di rischio e di rendimento diverso, e che scelga la linea cui aderire a seguito di opportune valutazioni della propria situazione lavorativa, del patrimonio personale, dell’orizzonte temporale di permanenza nel fondo e delle proprie aspettative pensionistiche.

I contributi degli iscritti (compresa la quota del TFR e l’eventuale contributo del datore di lavoro) vengono investiti nei mercati finanziari secondo le diverse linee di investimento offerte dal fondo pensione all’aderente. Nei fondi pensione negoziali, il patrimonio viene affidato a soggetti professionali autorizzati a svolgere tale attività (banche, imprese d’investimento, SGR o imprese di assicurazione), che hanno il compito di investire le risorse del fondo pensione nei mercati finanziari secondo quanto stabilito nella “convenzione di gestione” stipulata con il fondo pensione stesso. Nei fondi pensione aperti e nei PIP gli investimenti sono gestiti in genere direttamente dalla società (banca, SGR, impresa di investimento o impresa di assicurazione) che ha istituito il fondo pensione aperto o PIP.

Le risorse del fondo pensione sono custodite da un depositario a ciò autorizzato (ad esempio banca) che ha il compito di verificare che le operazioni di investimento siano conformi alla normativa (Decreto lgs. 252/2005 e DM Economia 166/2014) e a quanto stabilito nello Statuto/Regolamento del fondo pensione.

Il Fondo di Tesoreria (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile) è previsto all’art. 1, comma 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ed è gestito dall’INPS.
Al Fondo di Tesoreria affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 60 addetti, i quali intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile mantenendolo in azienda.

La COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, è l’Autorità dedicata a vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Essa, attraverso il costante monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e finanziarie di tutte le forme pensionistiche complementari, verifica che esse mantengano un comportamento corretto e trasparente nei confronti degli aderenti, coerente con l’obiettivo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

È il Registro pubblico tenuto dalla COVIP a cui sono iscritti tutti i fondi pensione vigilati dalla stessa. L’Albo contiene gli elementi identificativi dei singoli fondi (numero di iscrizione, denominazione, indirizzo ecc.) ed è consultabile online nel sito della COVIP. Il numero d’iscrizione all’Albo risulta anche dalla documentazione che il fondo pensione rilascia all’iscritto al momento dell’adesione.

Informazioni sull'adesione alla previdenza complementare

La previdenza complementare nasce con l’obiettivo primario di integrare la pensione pubblica. La previdenza complementare offre una serie di vantaggi fiscali durante il periodo di adesione e sulle prestazioni (cfr. sezione fiscalità). Inoltre, nelle adesioni collettive il lavoratore beneficia del contributo del datore di lavoro.
Alcune “prestazioni” permettono agli iscritti, in circostanze ben precise, di poter accedere ai propri risparmi anche prima del pensionamento:

  • Le anticipazioni: prevedono la possibilità di richiedere al fondo pensione una parte delle somme versate, mantenendo comunque attiva l’iscrizione al fondo;
  • Il trasferimento: permette di cambiare fondo pensione, trasferendo tutte le somme al momento accumulate nel nuovo fondo scelto;
  • I riscatti: prevedono la possibilità, in caso di discontinuità lavorativa, di richiedere tutte le somme versate (riscatto totale) o una parte di esse (riscatto parziale). In caso di riscatto totale, il rapporto con il fondo pensione si conclude.

È importante aderire alla previdenza complementare sin dall’inizio della propria vita lavorativa perché l’importo della pensione complementare dipende anche dalla durata del periodo di versamento (più anni di partecipazione al fondo pensione = più contributi versati). Inoltre, più ampio è l’orizzonte temporale della partecipazione alla previdenza complementare, maggiore è la possibilità di equilibrare gli effetti di eventuali andamenti alterni dei mercati finanziari.

Il pensionato titolare di una pensione di vecchiaia non può aderire alla previdenza complementare, se non nel caso in cui continui a svolgere attività di lavoro dipendente, mentre può aderirvi il pensionato titolare di una pensione anticipata o di invalidità a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene.

Se si è pensionato di vecchiaia e si continua a svolgere un’attività lavorativa è possibile iscriversi a un fondo pensione.

L’iscritto a un fondo pensione può continuare a versare i contributi anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che possa far valere, al compimento dell’età prevista per il pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore della previdenza complementare.

Informazioni sul trattamento fiscale della previdenza complementare

Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione fino al limite di 5.300,00 euro. Tale importo comprende l’eventuale contributo del tuo datore di lavoro. È esclusa dalla deduzione la quota del TFR.
I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.300,00 euro; la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.

Se si è lavoratori dipendenti, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Solo eventuali contribuzioni aggiuntive vanno dichiarate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui si versino contributi in misura superiore al limite di deducibilità previsto (5.300,00 euro annui), si è tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fine di non assoggettarli a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.

Se si aderisce contemporaneamente a più forme di previdenza complementare il limite della deducibilità dei contributi versati è complessivamente di 5.300,00 euro annui.

Al momento della pensione, quanto deriva dai contributi se si decide di legare la prestazione pensionistica complementare alla vita attesa residua ISTAT, la parte derivante dai contributi dedotti è tassata con un’aliquota dal 15% al 9%, a seconda degli anni di permanenza nel fondo. A partire dal 15° anno di contribuzione, l'aliquota verrà ridotta annualmente dello 0,30% fino a un minimo del 9%.
Con lo stesso meccanismo se invece, al momento della pensione, si decide di optare per una prestazione previdenziale che non sia legata alla vita attesa residua ISTAT, (le nuove rendite a erogazione frazionata introdotte da metà 2026), la parte derivante dai contributi dedotti, è tassata con un’aliquota dal 20% al 15%, con una riduzione annua, a partire sempre dal 15°, dello 0,25%.

Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 (i quali prevedono, quali cause di riscatto, l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), allora la tassazione è del 23%.

Se la richiesta di anticipazione riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.

Il trasferimento della posizione individuale verso un’altra forma pensionistica complementare è esente da ogni onere fiscale. È fatta salva l’applicazione da parte del fondo di provenienza di spese fisse, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, come stabilito dallo Statuto/Regolamento e dalla Nota informativa del fondo stesso.

Esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS a cui l’iscritto può rivolgersi ma solo nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia interessato da procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato preventivo ovvero il credito sia rimasto insoddisfatto in esito ad azioni esecutive.

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Informazioni generali sul conferimento del TFR alla previdenza complementare

In caso di prima assunzione:


Entro 60 giorni dalla prima assunzione (6 mesi, invece, per chi viene assunto entro del 1° luglio 2026), il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo in via definitiva a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), aderendovi, oppure, lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare.
La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata.
In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “tacitamente” al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa (FONDINPS fino al 30 settembre 2020 e dal 1° ottobre 2020 al “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini” –“COMETA”).


In caso di nuovo rapporto di lavoro:


Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
Chi nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata (per perdita dei requisiti di partecipazione, ad es. in caso di licenziamento), entro sessanta giorni dalla nuova assunzione, o entro sei mesi se questa avviene entro il 1° Luglio 2026 (non compreso), deve manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e cioè decidere di nuovo se destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda (compilando il modello TFR2). Se non si esprime, alla scadenza del semestre, il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso (cosiddetta adesione tacita).
Se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, e il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questo caso si hanno a disposizione sei mesi dalla data di assunzione per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti), riscattata definitivamente o trasferita al nuovo fondo pensione.

Sì, è possibile, se gli accordi lo consentono.

Per i dipendenti pubblici le scelte possibili variano a seconda della data di assunzione e della tipologia di rapporto contrattuale instaurato.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
Questi lavoratori sono sempre in regime di TFR e se aderiscono alla previdenza complementare destinano integralmente gli accantonamenti di TFR maturati dopo l’adesione.

Lavoratori assunti a tempo determinato con contratto in corso o successivo al 30 maggio 2000
Questi lavoratori sono in regime di TFR. Le misure e le condizioni per gli accantonamenti del TFR da destinare, in caso di adesione a previdenza complementare, sono definiti dalla contrattazione collettiva.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001
Questi lavoratori sono in regime di TFS ma possono optare per il TFR mediante l’adesione al fondo pensione di categoria.
In tal caso, le quote di TFR destinate alla previdenza complementare sono stabilite dalla contrattazione collettiva.

Come vengono contabilizzati gli accantonamenti del TFR nella previdenza complementare?
Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo pensione ma sono accantonate figurativamente presso:
- l’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici), con riferimento ai dipendenti iscritti a detto Istituto;
- il datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all’erogazione del TFS o TFR.

L’INPS, o i datori di lavoro, provvedono, nella prima fase di avvio del fondo pensione, a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2005.
Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata - d’intesa con l’INPS e con le parti istitutive - si applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione. Il trasferimento di queste somme al fondo pensione avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici); quando si verifica tale circostanza, l’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Informazioni sulle prestazioni in favore degli aderenti alla previdenza complementare

Durante la fase di accumulo, è possibile chiedere al fondo una somma a titolo di anticipazione o di riscatto sempreché sussistano i presupposti individuati dalla normativa e dal fondo pensione.
Raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica, oppure optare per la liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato ed il resto in rendita pensionistica.
E’ possibile, inoltre, ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge.

L’intera liquidazione in forma di capitale della posizione individuale è possibile solo se l’importo della pensione complementare è esiguo (la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale) oppure se il richiedente ha aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (cosiddetto “vecchio iscritto”) iscrivendosi a un fondo pensione preesistente (cioè un fondo già istituto alla data del 15 novembre 1992).

Per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli, si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.
Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.

L’anticipazione può essere richiesta più volte.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.
La somma prelevata a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e quindi la prestazione pensionistica. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento.

Si, anche dopo aver riscattato il 50% del montante maturato (in caso di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) è possibile richiedere un’anticipazione.

È possibile riscattare la posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di:

  • Cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
  • Mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

È consentito il riscatto totale nei casi di:

  • Invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • Inoccupazione oltre i 48 mesi;
  • Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per licenziamento).

L’aderente può chiedere la Rendita integrativa temporanea Anticipata (RITA) in presenza delle seguenti condizioni: cessazione dell'attività lavorativa; maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza; almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

È possibile chiedere il riscatto per inoccupazione solo se tale condizione si è verificata successivamente all’adesione alla previdenza complementare.

In caso di CIG a zero ore per la durata di almeno 12 mesi è consentito il riscatto parziale.

In caso di decesso dell’iscritto, la sua posizione di previdenza complementare verrà trattata in maniera diversa in base alle seguenti casistiche:

Il decesso avviene prima che abbia l’iscritto abbia richiesto le prestazioni: 

In questo caso la posizione individuale maturata dall’iscritto deceduto può essere riscattata in primo luogo dai soggetti designati dall’iscritto; in assenza di designazione da parte dell’iscritto, la posizione viene liquidata agli eredi, legittimi o testamentari.

Il decesso avviene in un momento successivo al pensionamento: 

In questo caso la destinazione della rendita percepita dipende dalla scelta effettuata dall’iscritto al momento della richiesta della prestazione complementare. Solo nel caso in cui abbia optato per una rendita reversibile la rendita continuerà ad essere erogata, dopo la sua morte, ai soggetti dallo stesso indicati.

Il diritto al trasferimento è consentito a tutti gli iscritti trascorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare. Tale diritto non può essere ostacolato né limitato nel suo esercizio.

Ai sensi della legge n. 199/2025, art. 1, comma 203, dal 1° gennaio 2026, se la posizione viene trasferita a una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva o a una forma ad adesione individuale (fondo pensione aperto o PIP) si continua a usufruire del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi collettivi. 

Il trasferimento non interrompe l’anzianità di adesione alla previdenza complementare; essa prosegue nella forma pensionistica presso la quale ci si trasferisce.

Le richieste di trasferimento o di riscatto parziale o totale devono essere soddisfatte dal fondo pensione entro un periodo massimo di sei mesi dalla richiesta dell’aderente.