Normativa europea

  • Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, n.1238

    Regolamento che stabilisce le basi legali per un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), garantendo la normazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, quali: requisiti di trasparenza, norme sugli investimenti, il diritto di cambiare i fornitori e le diverse opzioni di investimento. L’introduzione del servizio di portabilità consente al risparmiatore di continuare a contribuire al proprio conto PEPP trasferendo la residenza, aprendo un sottoconto conforme alle normative del nuovo Stato. Il regolamento impone obblighi informativi rigorosi, come la fornitura del PEPP KID (fornisce le informazioni chiave su costi, rischi, rendimenti e obiettivi d'investimento del PEPP, prima che l'aderente sottoscriva il contratto) e l'obbligo di consulenza personalizzata.

  • Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, n. 2341

    La direttiva introduce norme di armonizzazione minima a livello UE, con lo scopo di garantire solidità finanziaria dei fondi pensione,  migliorare la tutela degli iscritti e beneficiari, favorire le attività transfrontaliere dei fondi e promuovere investimenti a lungo termine e responsabili.

  • Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n.50

    Direttiva relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Rafforza la protezione previdenziale dei lavoratori mobili nell’UE. Non si applica ai lavoratori che si spostano all’interno dello stesso Stato membro. Stabilisce limiti massimi per l’età e il periodo necessario a maturare i diritti pensionistici (massimo 3 anni e non oltre 21 anni di età).

  • Direttiva del Consiglio Europeo del 29 giugno 1998, n.49

    Direttiva relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea. Si applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi iscritti a regimi pensionistici complementari, sia volontari sia obbligatori. Non riguarda i regimi previdenziali pubblici coperti dal Regolamento (CEE) n. 1408/71. Se un lavoratore è distaccato temporaneamente in un altro Stato UE, può continuare a contribuire al regime pensionistico del Paese di origine.