A
Modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definita sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori; l’adesione collettiva a fondi pensione aperti è possibile anche in presenza di fondi negoziali di riferimento.
Modalità di adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare al fondo di previdenza complementare individuato nel contratto stesso. Il versamento di tale contributo genera l’adesione contrattuale, mentre per i lavoratori dipendenti già iscritti al fondo si aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro.
Modalità di adesione alla previdenza complementare consentita a ciascun individuo, a prescindere dalla sua condizione lavorativa o dal possesso di un reddito da lavoro.
Adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare; tali lavoratori vengono comunque iscritti alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa.
Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP al quale sono iscritte le forme pensionistiche complementari vigilate. L’Albo è consultabile sul sito www.covip.it.
È la misura percentuale stabilita legislativamente che si applica al reddito imponibile per determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono previste diverse aliquote IRPEF, a seconda del livello di reddito. Il reddito è suddiviso in scaglioni a ciascuno dei quali si applica un’aliquota.
Soggetti che hanno perso i requisiti di partecipazione alla forma ovvero hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio; soggetti fiscalmente a carico; tutti gli altri soggetti non classificati nelle segnalazioni fornite dai fondi pensione alla COVIP.
Patrimonio del fondo pensione. È dato dalla differenza tra il valore di tutte le attività e quello di tutte le passività; è diviso in quote.
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare specifiche esigenze dell’iscritto. È ammessa: in ogni momento e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per spese sanitarie connesse a gravissimi motivi di salute dell’iscritto, del coniuge e dei figli; decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli; decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un massimo del 30 per cento della posizione individuale, per altre esigenze dell’iscritto.
Indica il numero di contributi (quindi la lunghezza del periodo di contribuzione) che sono stati accreditati durante la vita lavorativa. Costituisce un requisito per l’accesso alle prestazioni previdenziali obbligatorie unitamente a quello relativo all’età anagrafica.
B
È l’importo che residua dopo aver applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e le riduzioni previste dalla legge e sul quale si applica l’aliquota di imposta.
Soggetto che riceve le prestazioni pensionistiche complementari (in forma di rendita e/o capitale).
C
Sistema tecnico finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.
Sono gli enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996. Essi sono costituiti nella forma di associazione o fondazione e sono finalizzati all’erogazione di prestazioni pensionistiche, perlopiù di base, e assistenziali a favore di varie categorie di liberi professionisti, e in taluni casi di lavoratori dipendenti, e dei loro familiari e superstiti. Pur perseguendo finalità pubbliche, godono di autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Sono soggetti a una vigilanza esercitata, con diverse competenze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’economia e delle finanze (in taluni casi affiancati da altri Ministeri competenti in relazione alle specifiche platee di riferimento), dalla Corte dei Conti e dal Parlamento. La COVIP, a seguito del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, esercita il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio di tali enti.
È il contratto stipulato a livello nazionale tra organizzazioni rappresentative dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro di un determinato settore produttivo (o del singolo datore) in cui sono disciplinate le condizioni economiche e giuridiche relative al rapporto di lavoro.
Coefficiente utilizzato per la rivalutazione dei contributi nel sistema della capitalizzazione individuale.
Coefficiente applicato al montante accumulato per calcolare la prestazione pensionistica in rendita, che dipende dall’età dell’aderente al momento del pensionamento, dal tasso tecnico e in alcuni casi anche dal genere.
Rappresenta una delle opzioni di investimento offerte dal fondo pensione all’aderente caratterizzata da una specifica politica di investimento che può essere composta da una sola linea o comparto di investimento (Monocomparto) o da più linee o comparti (Multicomparto).
Destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica complementare:
- conferimento esplicito – avviene in base a una scelta esplicita del lavoratore dipendente e può riguardare tutte le forme di previdenza complementare;
- conferimento tacito – avviene qualora il lavoratore dipendente del settore privato non effettui nei termini di legge una scelta esplicita relativamente al conferimento del TFR maturando. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento, cioè a un fondo pensione negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa (dal 1° ottobre 2020 fondo pensione COMETA e in precedenza FONDINPS).
Atto scritto tra il fondo pensione e il gestore delle risorse finanziarie, che definisce le modalità di gestione delle stesse da parte del gestore in accordo con le direttive impartite dal fondo pensione.
D
Sono deducibili quelle spese sostenute dal contribuente che la normativa fiscale consente di portare in sottrazione direttamente dal reddito imponibile sul quale successivamente si andranno ad applicare le aliquote di imposta per scaglioni di reddito, ottenendo così una riduzione del carico fiscale.
Soggetto che ha i requisiti di cui all’art. 47 del Decreto lgs. 58/1998, presso il quale sono depositate le risorse dei fondi pensione. Esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge e allo Statuto/Regolamento del fondo pensione e ai criteri di investimento stabiliti nel decreto disciplinante i gli investimenti dei fondi pensione (DM Economia 166/2014) e nel Decreto lgs. 252/2005.
Documento che illustra l’obiettivo finanziario della gestione, l’allocazione strategica delle attività, gli strumenti finanziari nei quali la forma pensionistica intende investire, i criteri di attuazione delle scelte di investimento e il sistema di controllo della gestione finanziaria. Deve essere predisposto in conformità alle istruzioni della COVIP.
Costituisce un indicatore del rischio di tasso di interesse cui è sottoposto un titolo o un portafoglio obbligazionario. Nella sua versione più comune è calcolata come media ponderata delle scadenze dei pagamenti per interessi e capitale associati a un titolo obbligazionario. La duration modificata esprime invece la semi elasticità del prezzo di un titolo rispetto al rendimento ed è calcolata come rapporto tra la variazione percentuale del prezzo e la variazione assoluta del rendimento.
E
Sono le tre Autorità di vigilanza europee competenti per la vigilanza micro-prudenziale, rispettivamente, del settore bancario (European Banking Authority – EBA), degli strumenti e dei mercati finanziari (European Securities and Markets Authority – ESMA) e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA). L’obiettivo generale delle ESA è quello rafforzare in modo sostenibile la stabilità e l’efficacia del sistema finanziario in tutta l’Unione europea e migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori. Le Autorità si coordinano attraverso il Comitato congiunto (Joint Committee) elaborando, se del caso, posizioni comuni al fine di assicurare la coerenza intersettoriale delle attività esplicate. Le tre Autorità europee sono nate dalla trasformazione dei precedenti comitati di terzo livello (CEBS, CESR, CEIOPS) e ne hanno assunto tutti i compiti esistenti. L’EBA, l’EIOPA e l’ESMA sono state istituite, rispettivamente, dal Regolamento (UE) n. 1093/2010; dal Regolamento (UE) n. 1094/2010 e dal Regolamento (UE) n. 1095/2010 e sono operative dal 1° gennaio 2011. I predetti regolamenti istitutivi sono stati rivisti dal Regolamento (UE)2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, in relazione ai poteri assegnati, alla governance e al loro finanziamento.
- EBA (European Banking Authority) – Autorità Bancaria Europea L’Autorità europea che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CEBS (Committee of European Banking Supervisors), che è stato contestualmente soppresso. Gli obiettivi generali dell’Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell’UE e garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.
- EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) – Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali L’EIOPA, operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors), che è stato contestualmente soppresso. Fanno parte del Board of Supervisors dell’EIOPA rappresentanti di alto livello delle competenti autorità di vigilanza nazionali. L’EIOPA, oltre a fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione, ha il compito di: assicurare una migliore protezione dei consumatori; assicurare un efficace e consistente livello di regolamentazione e vigilanza a livello europeo; armonizzare le regole e le pratiche di vigilanza a livello europeo; assicurare la vigilanza sui gruppi operanti a livello transfrontaliero e promuovere interventi coordinati a livello europeo. Inoltre, l’EIOPA ha la responsabilità di contribuire al perseguimento dell’obiettivo di stabilità del sistema finanziario, della trasparenza dei mercati e degli strumenti finanziari e della protezione degli aderenti e dei beneficiari dei piani pensionistici e assicurativi.
- ESMA (European Securities and Markets Authority) – Autorità Europea di Supervisione degli Strumenti e dei Mercati Finanziari È l’Autorità che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea, garantendo l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati mobiliari, nonché a migliorare la tutela degli investitori. Operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CESR (Committee of European Securities Regulators), che è stato contestualmente soppresso. L’ESMA favorisce la convergenza della vigilanza sia tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari sia tra i settori finanziari
Il Sistema costituisce l’architettura istituzionale della vigilanza finanziaria europea. Esso è formato dalle autorità di vigilanza nazionali, dalle tre Autorità di vigilanza europee e dal Comitato europeo per il rischio sistemico.
I fattori ESG (Environmental, Social, Governance) fanno riferimento a un insieme di fattori di rilievo dal punto di vista della sostenibilità di lungo periodo delle diverse attività economiche. Il primo riguarda l’ambiente – tra cui i cambiamenti climatici, le emissioni di CO2 (biossido di carbonio), l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, gli sprechi e la deforestazione; il secondo gli aspetti di rilievo sociale – ad esempio i diritti umani, gli standard lavorativi e i rapporti con la comunità civile; il terzo è relativo alle pratiche di governo societarie – comprese le politiche di retribuzione dei manager, la composizione del consiglio di amministrazione, il rispetto da parte dei membri degli organi di governo societario di leggi e deontologia professionale. Tali tematiche rientrano fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei princìpi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei princìpi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite. Per una trattazione omogenea di tali fattori nella normativa finanziaria, sono stati pubblicati tre regolamenti: il Regolamento sulla tassonomia delle attività ecosostenibili (Regolamento (UE) 2020/852); il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento (UE) 2019/2088); il Regolamento sugli indici di benchmark ecosostenibili (Regolamento (UE) 2019/2089).
Il Comitato è stato istituito con Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal Regolamento (UE)2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019. L’ESRB dal 1° gennaio 2011 è responsabile della vigilanza macro-prudenziale nell’ambito dell’Unione europea. Il presidente della BCE riveste la carica di presidente dell’ESRB. L’organo decisionale del Comitato è il General Board, composto dai rappresentanti di alto livello della BCE, delle banche centrali nazionali, delle autorità di regolamentazione e vigilanza nazionali ed europee e della Commissione europea. L’ESRB identifica i rischi per la stabilità del sistema finanziario europeo e, ove necessario, emette segnalazioni e raccomanda l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Il Comitato verifica l’osservanza delle segnalazioni e delle raccomandazioni emanate: in caso di inazione, i destinatari delle raccomandazioni sono tenuti a fornire adeguate giustificazioni. Qualora la risposta sia ritenuta inadeguata, l’ESRB informa, sulla base di rigorose norme di riservatezza, i destinatari, il Consiglio europeo e l’autorità europea di vigilanza interessata.
Consiste nell’affidare a terzi alcune attività e funzioni, tra cui anche quelle fondamentali del fondo pensione.
F
Sono fondi pensione dotati di soggettività giuridica. Sono inclusi i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i fondi pensione preesistenti autonomi.
Sono fondi pensione costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti.
Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.
Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare è preventivamente determinata, di norma, con riferimento a quella del trattamento pensionistico obbligatorio. L’importo del contributo può conseguentemente variare nel tempo in modo tale da poter assicurare l’erogazione della prestazione prefissata.
Sono fondi istituiti in stretta connessione a un’attività lavorativa, per i quali il datore di lavoro svolge una funzione essenziale, come parte istitutiva e/o soggetto tenuto alla contribuzione.
Fondi pensione costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Sono aperti all’adesione dei lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto o l’accordo stipulato. Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa oppure come associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP, in deroga al DPR 361/2000. I fondi pensione negoziali costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti.
Fondi pensione istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, prima dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 124/1993. Con DM Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l’adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal Decreto lgs. 252/2005. I fondi pensione preesistenti autonomi sono dotati di soggettività giuridica. I fondi pensione preesistenti interni sono costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti. Il Decreto lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d’Italia e dell’IVASS.
Forma di previdenza complementare a contribuzione definita prevista dall’art. 1, co. 2, lett. e), n. 7), della Legge 243/2004 (Legge delega di riforma del sistema previdenziale), la cui costituzione presso l’INPS era stabilita dall’art. 9 del Decreto lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite dei lavoratori dipendenti del settore privato in assenza di una forma collettiva di riferimento. La Legge di bilancio 2018 ha previsto la sua soppressione e il trasferimento delle posizioni in essere e delle risorse accumulate al fondo pensione COMETA, secondo i criteri del Decreto ministeriale del 31 marzo 2020. Tale forma, dal 1° ottobre 2020, raccoglie anche il TFR relativo alle nuove adesioni dei lavoratori silenti privi di un fondo pensione di riferimento.
Fondo previsto dall’art. 1, co. 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), gestito dall’INPS; al Fondo affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato con almeno 50 addetti, che intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile.
Sono gli strumenti dell’autonomia collettiva alla base della costituzione delle forme pensionistiche complementari di natura negoziale (ad esempio i contratti o gli accordi collettivi, anche aziendali).
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per erogare agli iscritti un trattamento previdenziale complementare a quello pubblico.
- Forme pensionistiche complementari collettive: comprendono i fondi pensione negoziali, i fondi pensione preesistenti e i fondi pensione aperti.
- Forme pensionistiche complementari individuali: comprendono i fondi pensione aperti e i PIP.
Totale delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione (persone tra i 15 e i 74 anni che: hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane e sono subito disponibili a lavorare).
Trae origine dalla trasformazione nel 2008 del precedente Financial Stability Forum costituito nel 1999. Riunisce i rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati, e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.
Funzioni specifiche previste dalla Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta Direttiva IORP II, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto lgs. 147/2018) nell’ambito della governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e delle società istitutrici di fondi aperti. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e – ove applicabile – della funzione attuariale. I fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.
- Funzione di gestione dei rischi: concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi; facilita l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l’efficienza e l’efficacia del sistema nel suo complesso. È destinataria dei flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il fondo pensione. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di gestione dei rischi.
- Funzione di revisione interna: verifica e monitora l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate; verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi interni e la funzionalità dei flussi informativi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di revisione interna.
- Funzione attuariale: se ne dotano solo i fondi che coprono direttamente i rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni. Coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche e attesta l’affidabilità e l’adeguatezza di tale calcolo; verifica l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve; valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati per il calcolo; confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall’esperienza; contribuisce all’attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta in relazione alle attività attuariali.
G
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Le gestioni separate sono utilizzate nei contratti di ramo I e sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale. Il rendimento ottenuto dalla gestione separata e retrocesso agli aderenti viene utilizzato per rivalutare le posizioni individuali. Può anche essere riconosciuta una garanzia di restituzione del capitale versato e/o di un rendimento minimo e il consolidamento annuo dei risultati (ciò significa che i rendimenti realizzati sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati dalle eventuali perdite o dai minori rendimenti degli anni successivi).
È il soggetto, individuato dal fondo pensione, deputato alla gestione del patrimonio secondo quanto stabilito nella convenzione di gestione.
I
Imposta che “sostituisce” l’imposta ordinaria che altrimenti sarebbe stata applicata. I casi di “sostituzione” sono stabiliti esclusivamente dalla legge.
Società che si impegna a erogare determinate prestazioni al verificarsi di alcuni eventi stabiliti contrattualmente dietro il pagamento di una somma di denaro chiamata premio.
Contratti assicurativi di ramo III rispetto ai quali l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento.
Indice utilizzato per calcolare i rendimenti aggregati dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP (limitatamente a quelli di tipo unit linked). L’indice viene calcolato con riferimento sia all’intero aggregato sia alle singole tipologie di comparto. Il rendimento medio dei fondi e dei comparti è calcolato come variazione degli indici di capitalizzazione: rt,k = (It – Ik)/Ik. Una metodologia analoga viene utilizzata per calcolare il rendimento medio dei mandati di gestione e dei benchmark. Il rendimento medio dei fondi e dei comparti è al netto degli oneri di gestione (finanziaria e amministrativa) che gravano sui fondi (e delle imposte). Nel caso dei mandati, il rendimento è al lordo degli oneri di gestione e delle imposte. Il rendimento del benchmark viene calcolato al netto dell’imposta sostitutiva secondo una metodologia definita dalla COVIP.
È la prima parte della Nota informativa che, secondo il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, deve essere consegnata ai potenziali aderenti prima dell’adesione, congiuntamente all’Appendice contenente le informazioni sulla sostenibilità previste dal Regolamento (UE) 2019/2088. Il documento Informazioni chiave per l’aderente deve essere predisposto in conformità dello Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo statuto o con il regolamento della forma previdenziale. È un documento snello che contiene in forma sintetica e con l’ausilio di rappresentazioni grafiche tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica nonché le proiezioni pensionistiche. La Nota informativa in versione integrale, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, alle condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente agli aderenti che ne facciano richiesta.
Gli investitori istituzionali sono soggetti che investono risorse finanziarie per conto di altri. I principali investitori istituzionali sono i fondi comuni di investimento, i fondi pensione e le imprese di assicurazione.
Organismo associativo indipendente, istituito nel 2004, che raccoglie su scala mondiale le autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche operanti nei diversi paesi. Compito dello IOPS è di contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di vigilanza sui fondi pensione nonché di promuovere la cooperazione fra le autorità di vigilanza.
Indicatore che fornisce una rappresentazione immediata dell’incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti dall’aderente durante la fase di accumulo. È calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme di previdenza complementare di nuova istituzione. In particolare, è dato dalla differenza tra due tassi di rendimento: quello relativo a un ipotetico piano di investimento che non prevede costi e il tasso interno di un piano che li considera. L’ISC viene riportato per differenti periodi di permanenza nella forma previdenziale (2, 5, 10 e 35 anni) poiché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. Nel calcolo si fa riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e si ipotizza un tasso di rendimento annuo del 4 per cento. I costi presi in considerazione sono il costo di iscrizione, la spesa annua (in cifra fissa o in percentuale sui versamenti), le commissioni in percentuale sul patrimonio; viene considerato nel calcolo anche il costo per il trasferimento della posizione individuale, tranne per l’indicatore a 35 anni, dove vale l’ipotesi di pensionamento. Rimangono esclusi tutti i costi che presentano carattere di eccezionalità o che sono collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, i costi legati all’esercizio di prerogative individuali o quelli derivanti dalle commissioni di incentivo eventualmente previste per la gestione finanziaria).
Numero effettivo di individui (teste) che a una determinata data partecipano a una o più forme pensionistiche complementari.
Iscritti a fondi preesistenti a prestazione definita che hanno perso i requisiti di partecipazione ma hanno maturato il requisito di anzianità previsto per la prestazione pensionistica del fondo stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita al raggiungimento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio.
Soggetti che non percepiscono la prestazione pensionistica del fondo e hanno una posizione aperta a favore della quale, nell’anno, non sono stati versati né contributi, né il TFR.
L
Piano di investimento a fini previdenziali che prevede meccanismi che consentono la graduale riduzione dell’esposizione al rischio finanziario all’aumentare dell’età dell’aderente.
Copertura che garantisce all’iscritto il diritto a ricevere una prestazione nel caso di non autosufficienza.
M
Ammontare totale dei contributi versati dall’aderente durante l’intera attività lavorativa incrementati dai rendimenti derivanti dall’investimento finanziario degli stessi e dedotti dei costi imputati alla posizione individuale.
N
Documento che illustra le caratteristiche e il funzionamento della forma pensionistica. Deve essere predisposto in conformità allo Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo statuto o con il regolamento della forma. Dal 1° giugno 2017 la Nota informativa nella sua versione integrale, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, alle condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente solo agli aderenti che ne facciano richiesta. Costituisce un’appendice della Nota informativa l’‘Informativa sulla sostenibilità’, strutturata secondo quanto previsto dagli schemi dettati dal Regolamento delegato (UE)2022/1288 del 6 aprile 2022, come successivamente modificato. L’Informativa sulla sostenibilità contiene specifiche informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, informazioni circa l’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento. Tale documento viene sempre consegnato all’aderente in fase di adesione, a prescindere da una sua esplicita richiesta.
Flusso di nuovi rapporti di partecipazione aperti dai singoli iscritti presso una o più forme pensionistiche durante un predefinito arco temporale.
O
Organizzazione, nata nel 1961, al fine di promuovere forme di cooperazione e coordinamento in campo economico. Raccoglie oggi l’adesione di 38 paesi.
L’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata. La voce comprende gli OICVM e i FIA.
Organismo previsto per i fondi pensione aperti nel caso di adesioni collettive che comportano l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti a una singola azienda o a un medesimo gruppo. Svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione e il responsabile. È composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna collettività.
P
Si dividono in diretti e indiretti:
- Pensionati diretti: Soggetti beneficiari che hanno aderito a una forma pensionistica nella fase di accumulo e percepiscono una prestazione pensionistica complementare in forma di rendita al raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento.
- Pensionati indiretti: Soggetti beneficiari, in quanto superstiti di aderenti di una forma pensionistica o di pensionati, di prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.
Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita. Non possono essere destinatari di conferimento con modalità tacite del TFR. L’impresa di assicurazione può prevedere che la posizione individuale dell’aderente sia collegata a gestioni separate di ramo I e/o a fondi interni assicurativi oppure a OICR (unit linked rientranti nel ramo III). Non è invece possibile istituire PIP mediante prodotti index linked, pure rientranti nel ramo III. Sono denominati PIP “nuovi” – PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP; possono essere PIP “vecchi” successivamente adeguati o PIP istituiti successivamente al 31 dicembre 2006. Sono denominati PIP “vecchi” – PIP relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del Decreto lgs. 252/2005.
È la parte dell’attivo netto destinato alle prestazioni del fondo pensione di pertinenza del singolo iscritto.
Numero di rapporti di partecipazione che risultano accesi, a una determinata data, dai singoli individui presso una o più forme di previdenza complementare.
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare, direttamente o tramite un’impresa di assicurazione, in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea). Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato); per i “vecchi iscritti” è possibile l’erogazione in capitale dell’intero ammontare. Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.
Principio di trasparenza della composizione del portafoglio titoli dell’investitore. Con riguardo ai fondi pensione il principio trova applicazione relativamente agli investimenti in quote di OICVM: la parte del portafoglio del fondo pensione costituita da quote di OICVM viene considerata, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti di investimento, come se fosse direttamente investita negli strumenti finanziari detenuti dall’OICVM stesso.
Investire le risorse finanziarie applicando il principio di diversificazione significa investire il patrimonio in classi di attività differenti (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, altro). La diversificazione consente di ridurre il livello di rischio e permette di cogliere, con maggiore probabilità, le migliori opportunità di rendimento.
Documento informativo che fornisce annualmente all’aderente informazioni sulla propria posizione individuale, sulle caratteristiche essenziali della forma di previdenza complementare nonché informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche dell’aderente al momento del pensionamento, calcolate sulla base di alcuni elementi di calcolo predefiniti. Il Prospetto deve essere predisposto in conformità allo Schema adottato dalla COVIP. Quando mancano tre anni alla data del pensionamento di vecchiaia, vengono altresì inviate le Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia con cui si forniscono informazioni sulle possibili scelte dell’aderente in merito alla prosecuzione della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, sulle prestazioni in rendita o capitale, sulla possibilità del trasferimento.
R
Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi tra loro simili, distinguendo il Ramo Vita e il Ramo Danni. All’interno del Ramo Vita vi sono in particolare le seguenti tipologie contrattuali:
- Ramo I – assicurazioni sulla durata della vita umana;
- Ramo II – assicurazioni di nuzialità e natalità;
- Ramo III – assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici;
- Ramo IV – assicurazioni malattia a lungo termine;
- Ramo V – operazioni di capitalizzazione; Ramo VI – gestione di fondi pensione.
Valutazione, formulata da un’agenzia privata specializzata, del merito di credito di un soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari internazionali; esso fornisce agli operatori finanziari un’informazione omogenea sul grado di rischio dei singoli emittenti. Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch sono le agenzie di rating più rappresentative. Per l’assegnazione del rating, le agenzie definiscono una scala alfanumerica ordinale nella quale le diverse categorie di rischio di credito sono elencate in ordine crescente di rischiosità: per il debito a lungo termine la valutazione AAA indica il giudizio massimo di affidabilità.
- Contributivo
Regime di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa rivalutati annualmente con un coefficiente di capitalizzazione e sull’età al momento del pensionamento. Per ottenere il valore della pensione del soggetto al momento del pensionamento, il montante accumulato viene correlato, mediante il coefficiente di trasformazione in rendita, alla speranza di vita dello stesso. - Retributivo
Regime di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sull’anzianità contributiva acquisita e sulla retribuzione percepita nel periodo lavorativo.
- A ripartizione
Regime finanziario di gestione nel quale i contributi previdenziali versati nell’anno solare di riferimento per i lavoratori attivi sono utilizzati per finanziare l’erogazione delle prestazioni previdenziali ai pensionati; in tal modo non c’è alcuna accumulazione di risorse finanziarie e la gestione è puramente amministrativo/contabile. - A capitalizzazione
Regime finanziario di gestione nel quale i contributi versati per i lavoratori attivi vengono accantonati, anche in conti individuali, e vengono gestiti secondo le tecniche dell’investimento finanziario con la finalità di costituire un montante per la successiva erogazione della pensione
La disciplina fiscale dei PIP, a differenza di altre forme pensionistiche complementari, prevede che la tassazione gravi sulla singola posizione individuale e non sul patrimonio della gestione. Per assicurare la confrontabilità dei risultati della gestione finanziaria fra forme, la COVIP ha definito una metodologia per calcolare i rendimenti dei PIP al netto della fiscalità, applicando un fattore di nettizzazione al rendimento lordo. Tale fattore è determinato annualmente considerando l’aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano l’aliquota agevolata del 12,5 per cento.
Il rendimento netto RN pertanto si determina moltiplicando il rendimento lordo RL per un fattore di nettizzazione c = (1 – τ) secondo la formula RN = RL × c.
Il fattore di nettizzazione c dal 1° gennaio 2015 è pari a: (1 – (0,125 × wts + 0,2 × (1 – wts))) dove wts è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente.
Prestazione pensionistica erogata periodicamente o dal fondo pensione o dall’impresa di assicurazione (a fronte della cessione del montante accumulato dagli iscritti). È calcolata in base al coefficiente di trasformazione in rendita.
Prestazione erogata in un’unica soluzione, antecedentemente all’accesso al pensionamento in presenza di determinate situazioni attinenti all’iscritto. Si ha riscatto parziale (50 per cento della posizione individuale) per eventi quali l’inoccupazione per periodi compresi fra 12 e 48 mesi, il ricorso a procedure di mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il riscatto totale della posizione individuale è ammesso in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in caso di inoccupazione superiore ai 48 mesi o in caso di perdita dei requisisti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Rischi relativi a morte, invalidità e longevità.
Rischio che vivendo più a lungo di quanto ci si possa ragionevolmente aspettare i risparmi non siano sufficienti per affrontare serenamente la terza età.
Corrispondono all’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica che detengono direttamente le risorse; alle riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; ai patrimoni di destinazione ovvero alle riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; alle riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e al valore complessivo delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked.
Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Oppure, in alternativa:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).
La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.
S
Società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
L’OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
L’OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
Società, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario, autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria avente sede legale e direzione generale in Italia.
Funzione biometrica che esprime il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravviventi all’età x.
T
Esprime il rapporto fra la prima rata annua di pensione erogata e l’ultima retribuzione annua percepita.
Le tavole di mortalità sono delle rilevazioni statistiche sulla mortalità della popolazione e sull’incidenza della mortalità in relazione all’età e al genere della popolazione. Sono utilizzate dai fondi pensione per definire il coefficiente di trasformazione da applicare al montante maturato per definire la pensione complementare.
Facoltà riconosciuta all’iscritto di trasferire la posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare: in caso di accesso a una nuova attività lavorativa, in qualsiasi momento (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione); volontariamente, decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica. Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso la forma pensionistica di precedente appartenenza.
Ammontare corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; la complessiva somma accantonata viene rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ammontare corrisposto al lavoratore del pubblico impiego che risultava in servizio al 31 dicembre 2000 al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Le principali forme di TFS sono: l’indennità di buonuscita, l’indennità premio di servizio e l’indennità di anzianità. L’indennità di buonuscita, che viene corrisposta al personale civile e militare dello Stato, è pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione mensile, comprensiva della tredicesima mensilità, moltiplicato per gli anni di servizio maturati. L’indennità premio di servizio, erogata al personale sanitario e degli enti locali, è pari a 1/15 dell’80 per cento dell’ultima retribuzione annua moltiplicato per gli anni di servizio maturati. L’indennità di anzianità, corrisposta al personale del parastato, si calcola moltiplicando l’ultima retribuzione mensile, comprensiva della tredicesima mensilità, per gli anni di servizio maturati. Ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 si applica la disciplina del TFR.
U
Contratti assicurativi di ramo III rispetto ai quali l’ammontare delle prestazioni è legato all’andamento di fondi interni assicurativi o OICR. Tali contratti sono caratterizzati da regole di contabilizzazione delle attività basate sul valore di mercato e non prevedono, in genere, garanzie finanziarie.
V
Soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare prima della data di entrata in vigore della Legge 421/1992. La condizione di “vecchio iscritto” si perde in caso di riscatto dell’intera posizione maturata.
