Le Direttive COVIP in materia di adesione automatica

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con deliberazione del 19 giugno 2026, ha approvato le direttive in materia di adesione automatica alle forme di previdenza complementare. Le disposizioni forniscono chiarimenti operativi riguardo alle modalità di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato, sia in caso di prima assunzione sia in relazione a nuovi rapporti di lavoro avviati successivamente al 30 giugno 2026, nell’ambito dell’attuazione delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 si applicano solo ai contratti di assunzione stipulati a partire dal 1° luglio 2026, e riguardano tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici (es. colf e badanti) e i dipendenti della pubblica amministrazione. Chi ha già un lavoro prima del 1° luglio 2026 e non cambia azienda non è interessato da queste novità. Per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non ha espresso alcuna preferenza nei primi 6 mesi, continuano ad applicarsi le vecchie regole. 

Il quadro normativo della L. 199/2025 distingue i lavoratori in base alla loro storia occupazionale nel settore privato, introducendo una diversa disciplina per i lavoratori di prima assunzione rispetto a quelli con precedenti rapporti di lavoro: di seguito si illustrano le principali previsioni per entrambe le categorie.

1. I lavoratori alla "Prima Assunzione"

Rientra in questa categoria chi viene assunto per la prima volta in assoluto come lavoratore dipendente. Dal primo giorno di lavoro, il dipendente è considerato a tutti gli effetti "aderente" alla previdenza complementare. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e i contributi vengono destinati automaticamente a un fondo pensione, a meno che il lavoratore non rifiuti espressamente.  Il lavoratore ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per comunicare per iscritto al datore di lavoro che intende rinunciare all'adesione automatica e decidere se mantenere il suo TFR in azienda/INPS oppure se versarlo ad un fondo di previdenza di sua scelta. Se rinuncia, la scelta ha effetto retroattivo (come se non avesse mai aderito) e il TFR rimarrà in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, oppure verrà versato al fondo di previdenza scelto (in quest’ultimo caso, il lavoratore può scegliere di versare una percentuale di TFR in luogo dell’intero, se previsto dagli accordi) 

Il meccanismo non si applica ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni e si annulla se il rapporto di lavoro cessa prima dei 60 giorni. Eventuali sospensioni del lavoro (es. aspettative o malattie) non bloccano il conteggio dei 60 giorni. 

In caso di adesione automatica (ovvero, nel caso in cui il lavoratore di prima assunzione non esprima nessuna scelta sulla destinazione del suo TFR), il TFR maturando e gli eventuali contributi vengono destinati al fondo pensione collettivo previsto dai contratti di lavoro dell'azienda. In caso di più fondi disponibili, si sceglie quello indicato dall'accordo aziendale o, in mancanza, quello con più iscritti in azienda. Se non esiste alcun accordo o contratto collettivo, il TFR va al fondo residuale COMETA. Il datore di lavoro deve prima verificare che il fondo di adesione automatica o il fondo scelto dal dipendente sia adeguato alle linee di investimento previste dalla COVIP. 

Se interviene l’adesione automatica decorsi 60 giorni dall’assunzione, oltre all'intero TFR, vengono trattenuti e versati anche i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro secondo le percentuali previste dai contratti collettivi. Tuttavia, se il lavoratore ha uno stipendio annuo lordo inferiore all'assegno sociale INPS (di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335), il suo contributo personale non è obbligatorio e può rinunciarvi entro i 60 giorni (in caso di destinazione del TFR al fondo residuale COMETA senza che vi siano accordi aziendali, confluisce solo il TFR e non anche ulteriori contributi, né da parte del lavoratore, né da parte del datore di lavoro). 

I soldi vengono materialmente versati a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando anche le quote dovute fin dal primo giorno di assunzione. Se il contratto prevede che durante il periodo di prova non si paghino i contributi alla previdenza complementare, il TFR viene comunque accantonato dal primo giorno, mentre i contributi partiranno dopo il superamento della prova. 

Una volta ricevuti i dati dal datore di lavoro, il fondo pensione deve scrivere al lavoratore per confermare l'adesione e spiegargli come sono investiti i suoi soldi e quali sono i suoi diritti. 

2. I lavoratori "Non di Prima Assunzione" (Chi cambia lavoro)

In questa categoria rientra chi ha già lavorato in passato e inizia un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026. In questa circostanza, il nuovo datore di lavoro deve informare il dipendente e chiedergli di firmare una dichiarazione per sapere se ha già una posizione aperta (un fondo pensione attivo) con versamento del TFR. 

Se il lavoratore non ha un fondo pensione con TFR attivo, oppure ha un fondo pensione attivo ma non alimentato da TFR, il meccanismo di adesione automatica non scatta. Il nuovo TFR rimane regolato secondo le norme di legge classiche (in azienda o all'INPS), fermo restando che il lavoratore può decidere di iscriversi a un fondo in qualsiasi momento successivo. Questo vale anche per chi in passato aveva un fondo alimentato da TFR ma ha riscattato interamente la posizione. 

Se invece il lavoratore ha un fondo pensione attivo alimentato con TFR, opera l'adesione automatica. Il lavoratore ha 60 giorni per decidere a quale fondo destinare il nuovo TFR, ma non può decidere di lasciare il TFR in azienda/INPS. Se non esprime alcuna preferenza entro i 60 giorni, scatta l'automatismo: il TFR e i contributi vengono trasferiti al fondo collettivo della nuova azienda, con le stesse modalità dei lavoratori alla prima assunzione. Questo automatismo scatta anche se il cambio di lavoro ha comportato la perdita dei requisiti per il vecchio fondo, a patto che la vecchia posizione non sia stata interamente riscattata. 

3. Obblighi del datore di lavoro

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro è obbligato a consegnare un'informativa dettagliata che spiega gli accordi sui fondi pensione, come funziona l'adesione automatica, dove confluiranno le somme del TFR maturando e dei contributi, le tempistiche per scegliere, e le opzioni disponibili per il lavoratore.

Al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla normativa, il datore di lavoro è inoltre tenuto, entro i 60 giorni dall’assunzione, ad acquisire informazioni circa lo status del lavoratore, con particolare riferimento alla circostanza che si tratti di prima assunzione o di assunzione successiva alla prima, e all’eventuale esistenza di un fondo di previdenza complementare attivo alimentato da TFR.