Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

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AVVISO

Va segnalato che, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica nel biennio 2022-2023, ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto, in deroga, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 (art. 44, comma 11 ter, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148). 

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), crisi aziendale o contratti di solidarietà (art. 21). 

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216), è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali ed è stata, quindi, modificata la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono seguiti interventi in modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell'adozione del Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25) e del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 12 ter).

Attualmente, possono beneficiare della CIGS i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, che abbiano maturato un'anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, D.Lgs. n. 148/2015).

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015), dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) e dai Fondi di solidarietà territoriali (di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015) e che, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. 

La medesima disciplina e gli stessi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero di dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: 

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste  derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; 
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Per quanto riguarda il contratto di solidarietà, la Riforma ne ha rafforzato la portata. Il contratto di solidarietà è stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali (ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. Alla luce della Riforma degli ammortizzatori sociali, per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. 

In merito all'importo, l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale (art. 3), con il relativo massimale. Di norma l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro; tuttavia, l'INPS provvede a versare l'integrazione direttamente ai lavoratori beneficiari secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel caso in cui l'impresa versi in comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal servizio ispettivo dell'ITL.

Per quanto riguarda la durata massima delle singole causali (art. 21), la disciplina prevede che:

  • per la causale di riorganizzazione aziendale, è prevista una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (art. 22, comma 1);
  • per la causale di crisi aziendale, è prevista una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione (art. 22, comma 2);
  • per la causale dei contratti di solidarietà, è prevista una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e, alle condizioni del comma 5, la durata massima può raggiungere i 36 mesi (art. 22, comma 3 e 5).

La durata massima complessiva tra i diversi trattamenti (CIGO+CIGS o anche, a seguito della riforma, FIS+CIGS ove applicabile) è di 24 mesi in un quinquennio mobile per la generalità dei casi, per ciascuna unità produttiva, salvo quanto sopra precisato con riferimento alla causale del contratto di solidarietà che - ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 - viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono l'attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione), per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. 

È poi possibile fruire di un ulteriore intervento di CIGS previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 22 bis); misura prorogata dalla Riforma fino al 2024.

Queste le principali caratteristiche dell'intervento:

  • durata massima di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
  • proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento (di cui all'art. 21, comma 3), presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi (di cui all'art. 22, comma 2);
  • ulteriori 12 mesi, per la causale contratto di solidarietà, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo (art. 22 bis, D.Lgs. n. 148/2015).

Competente ad esaminare le istanze è la "Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito della CIGS, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale (art. 24), può concludersi con un accordo di ricollocazione, cioè un piano di ricollocazione che indichi gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero (art. 24 bis). 

Va segnalata anche l'introduzione dell'accordo di transizione occupazionale (art. 22 ter) secondo il quale i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, all'esito del trattamento di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, possono richiedere - in deroga al limite di durata complessiva degli ammortizzatori in un quinquennio mobile - un ulteriore periodo trattamento straordinario per un massimo di 12 mesi (non ulteriormente prorogabili) per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. In particolare, in sede di consultazione sindacale, il datore deve definire con accordo sindacale le azioni per la rioccupazione e l'autoimpiego dei lavoratori, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo a fondi interprofessionali. Peraltro, i lavoratori interessati dall'accordo di transizione occupazionale possono accedere al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Per maggiori informazioni sul programma GOL vai sul portale dell'ANPAL.

Per quanto attiene alla contribuzione ordinaria, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore e lo 0,60% a carico del datore di lavoro. 

Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le "Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro"; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter. 

In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023, avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2023.

Le domande sono presentate utilizzando la procedura web denominata CIGSonline.

Il manuale utente di tale procedura è disponibile su questo sito: CIGS presentazione domande online.

Pubblicazione estratto decreti (aggiornamenti periodici, relativi ai periodi 1-7, 8-15, 16-23, 24-fine mese)

CIGS per normative speciali (Vettori aerei e società aeroportuali)

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