Distacco transnazionale

Il distacco transnazionale si configura nell'ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l'impresa con sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato extraUE distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se quest'ultima appartenga allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.

Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l'invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso un'impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia.

Per tutta la durata del distacco, il rapporto di lavoro deve continuare a intercorrere tra il lavoratore distaccato e l'impresa straniera distaccante. La prestazione lavorativa svolta in Italia deve necessariamente avere durata limitata ed essere espletata nell'interesse e per conto dell'impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, i connessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il potere disciplinare e di licenziamento.

La disciplina in materia di distacco transnazionale è contenuta nel D.lgs. n.136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il D.lgs. n.72/2000 di attuazione della Direttiva 96/71/CE recependone le relative disposizioni.

Da ultimo, entro il 30 luglio 2020, gli Stati membri erano chiamati a conformarsi alla nuova Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 che interviene ampliando le garanzie già esistenti in tema di condizioni di lavoro, salute e sicurezza. La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 122 del 2020.   

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