Scheda 9

La Scheda 9modulo anno 2025 - dichiarazione di avvenuto fermo è scaricabile dall’applicativo, in parte precompilata, sia nella parte riservata alle imprese, che nella sezione riferita alle Autorità marittime, con le informazioni inserite dall’utente in fase di compilazione della domanda.

Si segnala che non saranno accettati modelli di Scheda 9 - modulo anno 2025 diversi da quello presente nel portale sia per la sezione riservata all’azienda sia per la sezione dedicata al visto dell’Autorità marittima.

La Scheda 9, nella parte riservata all’azienda, dovrà essere, a pena di inammissibilità, integrata tassativamente con i dati di seguito indicati:

  • cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (fermo obbligatorio e non obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l’arresto e l’indicazione dettagliata dei periodi di interruzione effettuati;
  • indicazione dei singoli giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività effettuati (numero e mese), specificati per ogni singola causale sia per il fermo obbligatorio sia per il fermo non obbligatorio nonché indicazione del numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo, riferiti alla tipologia di fermo (obbligatorio e non obbligatorio);
  • elencodei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività (fermo obbligatorio e non obbligatorio) redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome, nome con dettaglio dei giorni di fermo obbligatorio e non obbligatorio effettuati.

La Scheda 9 - modulo anno 2025, nella parte riservata all’Autorità marittima deve contenere l’indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita firmata e timbrata in ogni foglio.

Non saranno accettati modelli Scheda 9 diversi da quello scaricabile nel portale sia per la sezione riservata all’azienda sia per la sezione dedicata al visto dell’Autorità marittima e sprovvisti di timbro in ogni foglio e firma della già menzionata Autorità.

Si ricorda che:

  • I periodi di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in un’unica Scheda 9, onde evitare duplicazioni di istanze;
  • La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo “arresto temporaneo obbligatorio” di cui al Decreto del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 124436 del 18 marzo 2025 e al Decreto ministeriale 29 ottobre 2025, n. 582398 ed eventuali ulteriori misure disposte per l’annualità 2025. Per l’arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice in duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione “on line”, indirizzata all’Ufficio pesca dell’Autorità marittima d’iscrizione, non oltre le 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l’interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile) entro e non oltre le 12:00 del venerdì. Fino alla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, le giornate di fermo pesca non obbligatorio dovranno essere attestate tramite il sistema dell’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, fermo restando il necessario successivo visto dell’Autorità marittima competente.