ADI per titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”

Con la Circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’INPS fornisce le indicazioni operative e contabili per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) da parte dei titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali", ovvero:

  • permesso per motivi di protezione sociale (art. 18 del Testo Unico Immigrazione);
  • permesso per vittime di violenza domestica (art. 18-bis T.U.I.);
  • permesso per vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita (art. 18-ter T.U.I.).

La Circolare dettaglia:

  • i requisiti di accesso all’ADI;
  • le modalità di presentazione della domanda;
  • le modalità di fruizione e la durata della misura;
  • le procedure relative ai controlli e al sistema sanzionatorio.

Ai fini dell’accesso all’ADI, ai titolari di permessi di soggiorno per "casi speciali" non si applicano i requisiti ordinari di cittadinanza, residenza e soggiorno ed economici.

I richiedenti la misura devono iscriversi alla Piattaforma SIISL e sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD nucleo). Dopo l’approvazione della domanda ADI, i titolari di questi permessi e i loro familiari beneficiari devono seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’ADI, tenendo conto di eventuali altri programmi già in corso.

Pertanto entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare devono incontrare i servizi sociali. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, il beneficiario può comunque presentarsi autonomamente. Qualora nei termini indicati non abbia avuto luogo il primo incontro, l’erogazione del beneficio è sospesa fino alla comunicazione dell’avvenuto incontro.