Fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio2023
Si forniscono di seguito le informazioni per la presentazione delle istanze per il riconoscimento di una indennità di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima - fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio - decreto n.11 del 9 ottobre 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti.
Presentazione delle istanze dal 2 gennaio 2024 al 31 marzo 2024
Aggiornamento del 26 febbraio 2024:
Il termine di scadenza del 31 marzo 2024 per la presentazione delle istanze del fermo pesca annualità 2023, previsto dal decreto n. 11 del 9 ottobre 2023, in considerazione della concomitanza delle festività pasquali, è prorogato al 2 aprile 2024 (ore 23:59).
Informazioni generali per la compilazione delle istanze
Le operazioni necessarie per l'utilizzo del sistema CIGSonline sono descritte nel manuale utente. Per la peculiarità del settore della pesca, il manuale utente è integrato dalle istruzioni specifiche per il settore da consultare preliminarmente in quanto alcune operazioni si differenziano dalle indicazioni presenti nel citato manuale. Le istruzioni del settore della pesca devono ritenersi integrative e non sostitutive del manuale utente.
Il file FPO 2023 predisposto per il riepilogo dei giorni di arresto temporaneo ai fini del calcolo dell'indennità giornaliera, dopo compilazione e rinomina (vedi istruzioni specifiche per il settore), deve essere allegato all'istanza digitale in CIGSonline.
Il file IBAN 2023, dopo essere stato compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si richiede l'indennità di fermo pesca obbligatorio e rinominato (vedi istruzioni specifiche per il settore), deve essere allegato all'istanza digitale in CIGSonline.
Il file SCHEDA 9 anno 2023 dopo essere stato integralmente compilato da parte dell’azienda, compilato e vistato dall’Autorità marittima, deve essere allegato all'istanza digitale in CIGSonline.
Tra gli allegati alla domanda digitale occorre inserire delega del rappresentante aziendale nei confronti dell'utente di CIGSonline.
Informativa trattamento dati personali
Sono considerate inammissibili:
- le istanze presentate dopo la data del 2 aprile 2024;
- le istanze che alla data del 2 aprile 2024 risultino prive della Scheda 9 di cui all’articolo 4, comma 3, lett. a), integralmente compilata da parte dell’azienda e compilata e vistata dall’Autorità marittima;
- le istanze che alla data del 2 aprile 2024 risultino prive del file FPO-2023, di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b), integralmente compilato. I lavoratori per i quali non verranno forniti dati completi saranno esclusi dal sostegno al reddito. Eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024;
- le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso la piattaforma CIGSonline.