ANNO 2025
La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A: per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Come proporre istanza
Si ricorda che dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all’anno 2025 attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile alla pagina “Servizi lavoro”.
Si comunica inoltre che l’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e che il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo. A tale ultimo proposito, si specifica che l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2025–10 dicembre 2025).
Si precisa infine che a mente della Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.
Si precisa che lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.
Per ogni eventuale comunicazione e per informazioni relative alla presentazione e allo stato della domanda si invita a contattare la Divisione III al seguente indirizzo peo: sgravicds@lavoro.gov.it.
Per problemi tecnici relativi all'applicativo "sgravicdsonline", durante la proposizione della domanda, si invita a contattare "urponline" e a consultare il manuale utente (file pdf).
Normativa di riferimento
- D.L. n. 726 del 30.11.1984, artt. 1 e 2, conv., con mod., dalla L. n. 863 del 19.12.1984
- D.L. n. 510 del 01.10.1996, art. 6, comma 4, conv., con mod., dalla L. n. 608 del 28.11.1996
- D.L. n. 34 del 20.03.2014, art. 5, conv., con mod., dalla L. n. 78 del 16.05.2014
- D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015, art. 21, comma 1, lett c) e comma 5, art. 22, commi 3 e 5 e art. 22-bis, comma 1
- DD.II. n. 83312 del 07.07.2014, n. 17981 del 14.09.2015, n. 2 del 27.09.2017 e n. 278 del 30.09.2019
- Circolari MLPS n. 23 del 26.9.2014, n. 31 dell’11.12.2014, n. 15 del 22.04.2015, n. 25 del 12.10.2015, n. 18 del 22.11.2017, n. 19 del 27.11.2017 e n. 17 del 03.10.2019.
