Arresto temporaneo obbligatorio e non

L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio.

Arresto temporaneo obbligatorio

L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2025, sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:

a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente; sono comprese le giornate di interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva e le misure tecniche successive all’interruzione temporanea obbligatoria continuativa effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 e le ulteriori misure previste dal decreto ministeriale n. 582398 del 29 ottobre 2025;

b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;

c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

Arresto temporaneo non obbligatorio

L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

1) limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;

2) periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – o della competente Autorità regionale o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, o di altro membro dell’equipaggio indispensabile alla conduzione della barca ed all’attività propria di battuta di pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare o dalla Protezione Civile, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate.