Fondo Povertà

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (cd. Fondo Povertà) è stato istituito dalla legge di Bilancio 2016 (articolo 1, comma 386, Legge n. 208/2015) al fine di garantire l’attuazione del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà e il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) su tutto il territorio nazionale, nell’ottica di una progressione graduale nei limiti delle risorse disponibili.

Le due principali aree di intervento del Fondo Povertà sono:

  1. l’attuazione dei livelli essenziali connessi all’Assegno di inclusione (ADI);
  2. la realizzazione di interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora e attuazione dei LEPS ad essi dedicati.

Ad esse si aggiunge la separata funzione di rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso l’assunzione di assistenti sociali, ai sensi della L. 178/2020 (art. 1 commi 797 ss.) e il potenziamento delle equipe multiprofessionali.

La prima finalità del Fondo povertà è il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati in favore dei beneficiari dell’Assegno di inclusionee dei nuclei e individui in simili condizioni di disagio socio-economico (articolo 7 del D. Lgs. n. 147 del 2017).

Per i beneficiari ADI, i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono Livelli Essenziali delle Prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 6, comma 8 del DL 48/2023). Pertanto, la valutazione multidimensionale, il progetto personalizzato e gli interventi di sostegno attivati nell’ambito del Patto per l’inclusione sociale (PaIS) sono da considerarsi quali Livelli Essenziali delle Prestazioni.

I servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla Legge n. 328 del 2000, includono:

a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.

Le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), oltre che alla realizzazione degli interventi indicati dall’art. 7 del D.Lgs. 147/2017, possono anche essere destinate al finanziamento degli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e per la copertura di eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni (nei limiti del 2% delle risorse assegnate), singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali.

Inoltre, 20 milioni di euro annui del Fondo Povertà sono destinati ad interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (art. 7, comma 9 del D.Lgs. 147/2017), al fine di:

  1. garantire l’accessibilità ai diritti esigibili attraverso la residenza fittizia;
  2. assicurare la presa in carico delle persone in condizioni di marginalità, anche per favorire l’accesso integrato alla intera rete dei servizi attraverso la realizzazione di Centri servizi per il contrasto alla povertà;
  3. dare nuovo impulso agli interventi di Housing First, già previsti dai precedenti Piani nazionali, per continuare a sostenere le persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora, o in condizioni di marginalità estrema, mediante l’attivazione di progetti personalizzati e l’inserimento in abitazione per ogni singolo individuo o nucleo familiare, promuovendo la loro autonomia di vita.
  4. attuare interventi di Pronto intervento sociale e di sostegno materiale delle persone e delle famiglie in condizioni di bisogno.

Le specifiche finalità delle quote del Fondo Povertà sono indicate nel decreto di riparto delle risorse e nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Come utilizzare le risorse:

Linee Guida anni precedenti:

FAQ

  • FAQ sull'utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà
  • FAQ sull'utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà - Linee Guida annualità 2019

Le comunicazioni e le richieste di chiarimenti inerenti il Fondo povertà devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica fondopoverta@lavoro.gov.it. Per problemi tecnici relativi alla piattaforma Multifondo, si prega di scrivere all’help desk all'indirizzo mail specifico fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it.


Cosa ha finanziato il Fondo Povertà

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione.

Con D.L. 4/2019 è stato istituito il Reddito di cittadinanza, strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà che ai sensi dell’art. 1 ha rappresentato un livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Si è trattato di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, che prevedeva da parte dei beneficiari la adesione ad un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 è stato istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza (finanziato a decorrere dal 2022 con 8.784,9 milioni di euro e incrementato di 1.065,3 milioni di euro per lo stesso anno con L. 234/2021), destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. In questo fondo è confluita una parte delle risorse del Fondo Povertà, precedentemente usata per finanziare l’erogazione del sostegno economico REI.

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalle legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) dal primo settembre 2023 e l'Assegno di inclusione (ADI) dal primo gennaio 2024. Nei limiti della quota servizi del Fondo Povertà attribuita agli Ambiti territoriali sociali sono finanzianti gli interventi e servizi di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 147/2017 in favore dei beneficiari ADI o in simili condizioni di disagio economico.

L’utilizzo delle risorse del Fondo Povertà garantisce, quindi, l’attuazione di Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LEPS) e la realizzazione di interventi e servizi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 in favore dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e dei singoli o nuclei in particolari condizioni di vulnerabilità.