Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche, a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Con il consenso del beneficiario il PUC può essere svolto anche in altro Comune dell’Ambito territoriale, diverso da quello di residenza.

PUC

Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. 

I beneficiari dell’ADI tramite la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. La piattaforma agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. 

Gli impegni relativi alla partecipazione ai PUC dei beneficiari dell’ADI tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa sono definiti nel Patto di servizio con i responsabili dei centri per l’impiego o dei servizi per il lavoro, anche se il beneficiario sottoscrive pure il Patto per l’inclusione sociale con i servizi sociali.

Gli impegni relativi alla partecipazione ai PUC dei beneficiari dell’ADI che sottoscrivono il solo Patto per l’Inclusione Sociale sono definiti nell’ambito del Patto con i case manager del servizio sociale del Comune

Ai fini della definizione degli impegni nell’ambito dei Patti per l’inclusione sociale, la partecipazione, definita d’intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento, equivale alla partecipazione ai PUC. 

I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:

  • per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
  • per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Gli oneri per le assicurazioni presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse del Fondo povertà, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili.

Le modalità e i termini di attuazione sono stati definiti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024.

Il Decreto Ministeriale n. 68 del 24 aprile 2024 ha approvato la Determina INAIL n. 73 del 26/3/2024 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti impegnati nei PUC, beneficiari ADI e SFL, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965. Il decreto è in vigore dal 1° giugno 2024.