Bonus trasporti

  • Annualità 2022

Il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all’art. 35, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico”, ha introdotto il c.d. “bonus trasporti” attraverso un voucher da utilizzare fino a 60 euro, dal mese di settembre e fino a dicembre 2022 per abbonamenti mensili, plurimensili ed annuali al sistema di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Il Bonus trasporti, previsto in favore delle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, è stato disciplinato dal Decreto interministeriale n. 5 del 29 luglio 2022.

  • Annualità 2023

Il Decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, haprevisto anche per l’anno 2023 la misura del Bonus trasporti in favore delle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, disciplinato dal Decreto interministeriale n. 4 del 28 marzo 2023.

  •  Controlli

Gli articoli 7, comma 2, del Decreto del 28 marzo 2023, n. 4, e del 24 luglio 2022, n. 5, assegnano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la competenza ad espletare i controlli in ordine ai dati dichiarati dai beneficiari circa il reddito massimo previsto per avvalersi del bonus. Riguardo ai soggetti beneficiari che hanno usufruito del buono e per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiede all’Agenzia delle entrate i dati reddituali dei soggetti beneficiari del buono da sottoporre a controllo, per procedere al recupero degli importi indebitamente fruiti maggiorati delle spese di notifica e degli interessi.

  • Ravvedimento operoso

Nelle more del conclusione delle procedure di controllo e di recupero degli importi indebitamente fruiti, qualora un utente si rendesse conto di aver richiesto il bonus senza averne diritto, potrà procedere alla restituzione della somma indebitamente percepita. La restituzione avviene tramite la Tesoreria Centrale della Banca d’Italia, Capitolo 3670/03, Capo 27 del Ministero dell’economia e delle finanze “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” sul conto IBAN IT71O0100003245BE00000001NK, con destinatario il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specificando nella causale la seguente motivazione del versamento “restituzione importo bonus trasporti 2022-2023 – nome utente e codice fiscale”. La relativa quietanza dovrà essere trasmessa a questa Direzione generale, Divisione III, al seguente indirizzo di posta elettronica restituzionebonus@pec.lavoro.gov.it. Si specifica che tale indirizzo di posta elettronica è attivo esclusivamente per la trasmissione della quietanza di pagamento e non per richieste di informazioni aventi ad oggetto altre tipologie di bonus non gestite dal Ministero del Lavoro.

  • Piattaforma telematica

Si precisa che la piattaforma telematica che ha gestito l’accesso degli utenti alla misura e le successive richieste di rimborso da parte delle Aziende di Trasporto pubblico locale, sia per il 2022 che per il 2023, è stata dismessa in data 1 agosto 2024.

  • Informazioni

Per ulteriori informazioni relative alla procedura del Bonus Trasporti si rinvia alle relative FAQ.