Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce tre albi professionali di persone non vedenti:
- centralinisti telefonici;
- massaggiatori e massofisioterapisti;
- terapisti della riabilitazione.
Ci si può rivolgere al Ministero per:
- richiedere le certificazioni di iscrizione relative ai tre albi;
- presentare domanda di iscrizione all’albo per massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti.
Utilizza i moduli scaricabili (sezione più in basso).
Invia i documenti alla pec: dgpoliticheattivelavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti
Le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista si iscrivono all'elenco speciale tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza (articolo 6, Legge 29 marzo 1985, n. 113).
I servizi verificano il possesso del titolo abilitante alla funzione di centralinista e delle altre condizioni previste dalla normativa.
Chi a suo tempo era iscritto all’albo nazionale, soppresso dal 24 settembre 2015 (D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151), può richiedere al Ministero il certificato di iscrizione a tale albo nazionale.
Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
Le persone non vedenti che hanno conseguito il titolo di massaggiatore o di massofisioterapista presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per non vedenti, oppure hanno conseguito l’attestato di qualifica frequentando un corso di formazione triennale per il conseguimento del diploma di massaggiatore massofisioterapista, si iscrivono all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti istituito dalla Legge 21 luglio 1961, n. 686.
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Ministero, usando l'apposito modulo (vedi sotto).
Alla domanda vanno allegati:
- diploma di massaggiatore o massofisioterapista conseguito in una scuola di massaggio o massofisioterapia speciale per non vedenti autorizzata dal Ministero della salute, o attestato di qualifica ottenuto frequentando un corso di formazione triennale per il conseguimento del diploma di massaggiatore massofisioterapista;
- diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente;
- certificato, rilasciato dalla Asl competente, da cui risulta lo status di privo della vista del richiedente;
- certificato di sana e robusta costituzione.
Chi è già iscritto può richiedere al Ministero il certificato di iscrizione, usando l'apposito modulo (vedi sotto).
Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti
I fisioterapisti non vedenti che hanno conseguito il diploma di laurea, e i terapisti della riabilitazione non vedenti che abbiano conseguito il relativo titolo triennale prima dell’entrata in vigore della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, si iscrivono all’Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione, articolato a livello regionale.
L’albo è stato istituito dalla Legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Le norme di iscrizione e cancellazione dall'albo sono indicate nel Decreto ministeriale 22 dicembre 1994, n. 775.
La domanda di iscrizione deve essere presentata agli Ispettorati territoriali o interregionali del lavoro, tranne per le regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria e per le Province Autonome di Bolzano e di Trento, dove provvedono direttamente le Regioni/Province Autonome.
Gli ispettorati e le Regioni/Province autonome inviano al Ministero la comunicazione dell’avvenuta iscrizione, per la trascrizione nell’Albo professionale nazionale.
Chi è già iscritto può richiedere al Ministero il certificato di iscrizione usando l'apposito modulo (vedi sotto).
MODULI - Richieste di certificazione
Inviare le richieste all'indirizzo pec: dgpoliticheattivelavorodiv.3@pec.lavoro.gov.it.
