Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (Feg) è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea per supportare lavoratori in esubero o autonomi che abbiano cessato l'attività in caso di significativi eventi di ristrutturazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è responsabile della gestione e certificazione dei contributi Feg. Svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e cooperazione con le amministrazioni regionali e provinciali.
Le Regioni/Province Autonome a seguito della sottoscrizione di un accordo con la precedente Autorità di gestione Anpal (ex Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), assumono la funzione di organismo intermedio e la responsabilità della progettazione, gestione, attuazione, controllo e rendicontazione delle misure di propria competenza cofinanziate dal Feg.

Obiettivi e risorse

Il Feg promuove un’occupazione dignitosa e sostenibile per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.
Tali eventi possono essere ad esempio provocati da:

  • globalizzazione;
  • trasformazioni dei flussi commerciali mondiali;
  • controversie commerciali;
  • crisi economiche o finanziarie;
  • passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO2;
  • digitalizzazione o automazione.

A chi è rivolto

  • lavoratori dipendenti, indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinale), il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi;
  • lavoratori autonomi che impiegano meno di 10 lavoratori, la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi.

Quando può essere utilizzato

Il contributo finanziario del Feg viene concesso quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell'arco di 4 mesi in un'impresa o nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle);
  • la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell'arco di 6 mesi in imprese (soprattutto Pmi) operanti nello stesso settore economico e localizzate in una, due o più Regioni contigue, a condizione che il numero di lavori interessati sia 200 in almeno due Regioni;
  • la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell'arco di 4 mesi in imprese (soprattutto Pmi) appartenenti a uno stesso settore economico o a settori diversi e localizzate nella stessa Regione;
  • casi particolari: nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in caso di circostanze eccezionali il contributo Feg può essere concesso anche se le condizioni sopra descritte non sono interamente soddisfatte, purché si rilevi che gli esuberi hanno un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale.

Ai fini della richiesta, un lavoratore viene considerato in esubero a decorrere dalla data in cui:

  • il datore di lavoro notifica per iscritto all'Autorità pubblica competente il piano di collocamento in esubero collettivo;
  • il datore di lavoro notifica al singolo lavoratore il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro;
  • si ha la risoluzione di fatto del contratto di lavoro o la sua scadenza;
  • termina l'incarico del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice;
  • per i lavoratori autonomi, si ha la cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Contributo finanziario

Il Feg cofinanzia l’85% dei costi complessivi dell’intervento oggetto di contributo.
Le Regioni/Province autonome coprono la restante quota di cofinanziamento nazionale, con risorse proprie o private.

Misure finanziabili

Il Feg finanzia un pacchetto coordinato di misure di politica attiva per il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei lavoratori interessati. Le misure devono tener conto della diffusione delle competenze digitali richieste dal mercato del lavoro.

  • Formazione e riqualificazione su misura;
  • Certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • Assistenza alla ricerca di un impiego;
  • Orientamento professionale, servizi di consulenza, tutoraggio, assistenza alla ricollocazione professionale;
  • Promozione dell’imprenditorialità, supporto alla creazione d’impresa e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti (fino a un max di 22mila euro per beneficiario);
  • Attività di cooperazione.

Misure speciali di durata limitata

  • Indennità per la ricerca di un lavoro;
  • Incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro;
  • Indennità per la mobilità territoriale;
  • Indennità di soggiorno o di formazione;
  • Indennità di assistenza;
  • Prestazioni per figli a carico.

Il costo delle misure speciali non può superare il 35% del costo totale dell’intervento finanziato dal Feg.

Il Feg non finanzia:

  • misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione dei beneficiari a misure di politica attiva;
  • misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi di lavoro.

Presentazione della domanda di contributo del Feg

La Regione/Provincia autonoma in cui si verificano gli esuberi comunica all'Autorità di gestione(Adg) la volontà di presentare una richiesta di contributo finanziario del Feg. In stretto raccordo con i referenti dell’Adg, consultati i lavoratori e le parti sociali, la Regione elabora la domanda di contributo finanziario. La domanda è inoltrata dall'Adg alla Commissione europea entro 12 settimane dal verificarsi degli esuberi.

Concessione del contributo

Salvo eventuali proroghe, la Commissione europea conclude la valutazione della conformità della domanda entro 50 giorni lavorativi dalla sua ricezione. In caso di esito positivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di concessione del contributo. Entro 6 settimane, è adottata la decisione congiunta di mobilitazione del Fondo.

Realizzazione degli interventi

La Regione/Provincia autonoma è responsabile della gestione, attuazione e controllo degli interventi oggetto di finanziamento, in forza di un accordo stipulato con l'Adg. L’Adg eroga alla Regione/Provincia autonoma un anticipo parziale dell’importo cofinanziato dal Feg a titolo di acconto. Le misure approvate devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di avvio indicata nella domanda.

Chiusura degli interventi e rendicontazione finale

Entro 7 mesi dalla conclusione degli interventi, la Regione/Provincia autonoma trasmette all'Adg la documentazione relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute ai fini dell’erogazione del saldo.

Documenti e link

Feg sul sito Anpal
Sito della Commissione europea sul FEG
FAQ predisposte dalla Commissione europea – Novembre 2021

Normativa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del Feg e sulle modalità di accesso ai contributi contattare segreteriafeg@lavoro.gov.it.