Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori (FEG) è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea per supportare lavoratori in esubero o autonomi che abbiano cessato l'attività in caso di significativi eventi di ristrutturazione, nonché lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è responsabile della gestione e certificazione dei contributi FEG, svolgendo un ruolo di indirizzo, coordinamento e cooperazione con le amministrazioni regionali e provinciali.
A tal fine, con il D.M. del 12 dicembre 2024, n. 190 (attuativo dell'art. 27 del Decreto legge n. 60/2024), è stata attivata la Cabina di Regia FEG, la quale costituisce il principale strumento di indirizzo strategico e di coordinamento interistituzionale per la gestione degli interventi cofinanziati dal FEG.

Il Regolamento (UE) 2026/1139 del 20 maggio 2026 ha esteso la platea dei beneficiari del sostegno FEG, includendo, oltre ai lavoratori espulsi dal mondo del lavoro, anche i lavoratori a rischio di imminente espulsione coinvolti in eventi di ristrutturazione aziendale su vasta scala.

Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione, compresi gli eventi presso i fornitori diretti e i produttori a valle di un’impresa in fase di ristrutturazione, qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.

Obiettivi

Il FEG promuove un’occupazione dignitosa e sostenibile, offrendo assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro in caso di eventi di ristrutturazione significativi provocati da: globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’UE o nella composizione del mercato interno, crisi economiche o finanziarie passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO2, digitalizzazione o automazione.

Inoltre, il FEG sostiene i lavoratori a rischio di imminente licenziamento, al fine di favorire i percorsi di transizione professionale ed il rapido reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze e opportunità occupazionali.

A chi è rivolto

  • lavoratori dipendenti, il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi;
  • lavoratori autonomi, che impiegano meno di 10 lavoratori, la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi;
  • lavoratori di un’impresa in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero, in seguito a comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 98/59/CE; nonché i lavoratori del relativo indotto, presso i fornitori diretti o i produttori a valle di tale impresa.

Quando può essere utilizzato

Il contributo finanziario del FEG viene concesso quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell'arco di 4 mesi in un'impresa o nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle);
  • la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell'arco di 6 mesi in imprese (soprattutto Pmi) operanti nello stesso settore economico e localizzate in una, due o più Regioni contigue, a condizione che il numero di lavori interessati sia 200 in almeno due Regioni;
  • la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori dipendenti o autonomi nell'arco di 4 mesi in imprese (soprattutto Pmi) appartenenti a uno stesso settore economico o a settori diversi e localizzate nella stessa Regione;
  • ipotesi di licenziamenti collettivi previsti per quanto riguarda almeno 200 lavoratori in un’impresa in fase di ristrutturazione in un unico Stato membro la cui espulsione dal lavoro è imminente;
  • casi particolari: nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in caso di circostanze eccezionali il contributo FEG può essere concesso anche se le condizioni sopra descritte non sono interamente soddisfatte, purché si rilevi che gli esuberi hanno un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale.

Contributo finanziario

Il FEG cofinanzia l’85% dei costi complessivi dell’intervento oggetto di contributo.
Le Regioni/Province autonome, ovvero l’impresa interessata nel caso in cui si tratti di lavoratori a rischio di imminente espulsione dal lavoro, coprono la restante quota di cofinanziamento nazionale.

I contributi finanziari ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente non possono superare i 4.000.000 euro per impresa.

Misure finanziabili
Il pacchetto coordinato di misure di politica attiva destinato ai lavoratori espulsi dal lavoro può comprendere:

  • formazione e riqualificazione su misura;
  • certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • assistenza alla ricerca di un impiego;
  • orientamento professionale, servizi di consulenza, tutoraggio, assistenza alla ricollocazione professionale;
  • promozione dell’imprenditorialità, supporto alla creazione d’impresa e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti;
  • attività di cooperazione.

Misure speciali di durata limitata

  • indennità per la ricerca di un lavoro;
  • incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro;
  • indennità per la mobilità territoriale;
  • indennità di soggiorno o di formazione;
  • indennità di assistenza;
  • prestazioni per figli a carico.

Il pacchetto coordinato di misure di politica attiva destinato ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente può comprendere:

  • attività di formazione e riqualificazione;
  • certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività mirate per gruppi;
  • orientamento professionale;
  • servizi di consulenza;
  • tutoraggio;
  • assistenza al ricollocamento;
  • promozione dell'imprenditorialità;
  • attività di cooperazione.

Il pacchetto coordinato non include indennità o sovvenzioni di avviamento per la creazione di impresa.

Il FEG non finanzia misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione dei beneficiari a misure di politica attiva, né misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi di lavoro.

Presentazione della domanda di contributo del FEG

La Regione/Provincia autonoma in cui si verificano gli esuberi, ovvero l’impresa richiedente interessata dal processo di ristrutturazione, chiedono all'Autorità di gestione (AdG) di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG, attivando la Cabina di Regia FEG.

L’impresa può presentare la richiesta di contributo entro 14 settimane a decorrere dalla data in cui, in conformità dell’art. 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE ha trasmesso all’autorità pubblica competente la prima comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori, contenente, tra l’altro, il numero e le categorie di lavoratori da licenziare.

In tale ambito, l’AdG effettua controlli ex ante al fine di verificare la capacità finanziaria e amministrativa dell’impresa, le informazioni fornite, la conformità del pacchetto coordinato, la sussistenza di rischi finanziari per lo Stato membro richiedente.

Nel caso in cui si tratti di lavoratori espulsi dal lavoro la domanda è inoltrata alla Commissione europea entro 12 settimane dal verificarsi degli esuberi.

Concessione del contributo

Salvo eventuali proroghe, la Commissione europea conclude la valutazione della conformità della domanda entro 50 giorni lavorativi dalla sua ricezione. In caso di esito positivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di concessione del contributo.

Entro 6 settimane, è adottata la decisione congiunta di mobilitazione del Fondo.

Realizzazione degli interventi

La Regione/Provincia autonoma è responsabile della gestione, attuazione e controllo degli interventi oggetto di finanziamento. A tal fine adotta un adeguato meccanismo di gestione e controllo delle misure.

L’AdG eroga alla Regione/Provincia autonoma, ovvero all’impresa richiedente, un anticipo parziale dell’importo cofinanziato dal FEG a titolo di acconto.

Le misure approvate devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

Chiusura degli interventi e rendicontazione finale

Entro 6 mesi dalla conclusione degli interventi, la Regione/Provincia autonoma, ovvero l’impresa richiedente, trasmettono all'AdG la documentazione relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute ai fini dell’erogazione del saldo.

Durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione, la Commissione effettua di propria iniziativa un’indagine presso i beneficiari volta a raccogliere dati sull’evoluzione percepita dell’occupabilità dei beneficiari o sulla qualità dell’impiego trovato.

Documenti e link

Sito della Commissione europea sul FEG
FAQ predisposte dalla Commissione europea – Novembre 2021

Normativa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013.

Regolamento (UE) 2026/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del FEG e sulle modalità di accesso ai contributi contattare segreteriafeg@lavoro.gov.it