Assegno di inclusione

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione.

La legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha poi introdotto alcune modifiche all’Assegno di inclusione, rivedendo verso l’alto le soglie dei requisiti economici e ampliando così la platea dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2025.


Cos'è

L'Assegno di inclusione è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.


A chi è destinato

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità (come definita ai fini ISEE);
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.


I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta. 

Requisiti economici

Inoltre, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Questa soglia è aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione. L’affitto deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE.

Elementi che determinano il reddito familiare

Scheda ADI per gli elementi del reddito familiare

Requisiti patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore ad euro 30.000; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Ulteriori condizioni

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.


La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, di cui all'art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

Scala equivalenza scheda ADI

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.


Beneficio economico

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.500 annui, ovvero euro 8.190 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.640 annui, ovvero 1.950 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.


Carta di inclusione

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione" o "Carta ADI".

La Carta ADI consente di:

  • effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
  • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate;
  • effettuare prelievi di contante.

I prelievi di contante sono consentiti, nel caso di attribuzione di una sola Carta ADI per nucleo familiare, entro il limite mensile di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza ADI (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza). Nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o sono compresi nella scala di equivalenza ADI, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale.

Con la Carta Adi è possibile l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

  • giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
  • acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari e creditizi;
  • servizi di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria;
  • articoli di pellicceria;
  • acquisti presso gallerie d’arte e affini;
  • acquisti in club privati;
  • acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
  • giochi pirotecnici;
  • prodotti alcolici.

È in ogni caso inibito l’uso della Carta in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi non consentiti, specificati nel precedente elenco.
È inoltre vietato l’utilizzo della Carta all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.


Come richiederlo

L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS. Ai fini dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione, il richiedente deve anche sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo sulla piattaforma SIISL.

Per i componenti in una delle condizioni di svantaggio previste dal DM, il richiedente deve dichiarare nel modulo di domanda dell’INPS la data, l’eventuale numero di protocollo e l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di svantaggio, nonché di essere inserito in un programma di cura e assistenza da parte di una pubblica amministrazione. In caso non sia in possesso di queste informazioni, il richiedente può richiedere alla o alle amministrazioni competenti la compilazione dello specifico modulo allegato alle Linee di indirizzo aggiornate sulla presa in carico e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione devono essere antecedenti e sussistere al momento della presentazione della domanda ADI.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, l’INPS provvede alle verifiche dei requisiti economici, anagrafici e relativi alla condizione di svantaggio, eventualmente anche con il coinvolgimento dei Comuni e di altre amministrazioni collegate.


Come rinnovarlo

L’Assegno di Inclusione è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mensilità. Al termine, può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, previa sospensione di 1 mese.

È possibile presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità (ad esempio, se l'ultima mensilità è erogata a giugno, la domanda di rinnovo può essere presentata a luglio). La presentazione della nuova domanda avviene con le stesse modalità della precedente e utilizzando il medesimo modulo.

Per saperne di più:


Variazione per attività lavorativa

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all'INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade. 

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicato all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.  Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Per la comunicazione ad INPS di variazioni è necessario presentare il Modulo ADI-Com Esteso disponibile nell'area personale dell'utente, nella sezione relativa alla “gestione domanda” all'interno dell'area servizi INPS.


Altre variazioni

È fatto obbligo al beneficiario dell'Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficioentro 15 giorni dall'evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per la comunicazione ad INPS di variazioni è necessario presentare il Modulo ADI-Com Esteso disponibile nell'area personale dell'utente, nella sezione relativa alla “gestione domanda” all'interno dell'area servizi INPS.


Obblighi percorso scolastico

Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi in tema di istruzione previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall’articolo 12, comma 3-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023, n. 159.

Nello specifico, per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

Inoltre, non ha diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS).

Inoltre, non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione. Tale adempimento potrà essere previsto e monitorato all'interno del Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS).


Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo

L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)e sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del Patto di Attivazione Digitale

Una volta sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.


Percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.

In caso di mancato incontro, il beneficio economico è sospeso dall’erogazione del mese successivo. Una volta avvenuto l’incontro, l’erogazione dell’assegno, compresi gli arretrati, sarà ripristinata. In caso di mancata presentazione a seguito di convocazione da parte dei servizi, in mancanza di giustificato motivo, è prevista la decadenza dal beneficio.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS). Nell'ambito di tale valutazione, i servizi sociali valutano anche eventuali cause di esonero dall’obbligo di incontrare i Servizi per il lavoro per i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro.

I componenti il nucleo che sono ritenuti attivabili al lavoro devono compilare sulla piattaforma SIISL il proprio Curriculum Vitae (CV) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) individuale, prima di recarsi ai centri per l'impiego ovvero ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la definizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il PSP deve essere sottoscritto entro 60 giorni dalla comunicazione di attivabilità al lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, questi beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Sono tenuti all'obbligo di adesione al PSP individuale e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale.

I medesimi componenti sono tenuti ad aderire anche al PaIS del nucleo.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso di attivazione lavorativa:

  • i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 

I servizi sociali possono individuare nel corso della valutazione multidimensionale ulteriori condizioni di fragilità che possono essere motivo di esclusione.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Per una descrizione dettagliata consulta il paragrafo “Qual è il percorso di attivazione del richiedente ADI?” nella pagina della Piattaforma SIISL.


Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Incentivi per chi assume

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesil'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.


Sanzioni e decadenza

Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l'Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L'omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni. È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione. 

In sintesi, il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

  • non si presenta a una convocazione dei servizi sociali o dei servizi per il lavoro competenti nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all'art. 9 del D.L. 48/2023;
  • non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 del D.L. 48/2023 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni. 

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Per saperne di più:

Materiali formativi:

Normativa

Per consultare tutta la normativa sull'Assegno di inclusione vai sul sito ADI Operatori