L’Assegno di Inclusione è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mensilità. Al termine, può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, previa sospensione di 1 mese.

È possibile presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità (ad esempio, se l'ultima mensilità è erogata a giugno, la domanda di rinnovo può essere presentata a luglio). La presentazione della nuova domanda avviene con le stesse modalità della precedente e utilizzando il medesimo modulo.

La sottoscrizione del PAD nucleo

In caso di domanda di rinnovo, se il nucleo familiare rimane invariato, non è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo.

La composizione del nucleo è considerata invariata anche nel caso in cui le uniche variazioni riguardino nascite o decessi; il nucleo è considerato invariato anche se un componente diverso presenta la domanda, purché i componenti rimangano i medesimi.

La norma prevede che in caso di accoglimento della domanda il beneficio economico decorra dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD nucleo che, in questo caso, si fa convenzionalmente coincidere con quello di presentazione della domanda.

Più precisamente: se il nucleo familiare rimane invariato la decorrenza del PAD nucleo viene convenzionalmente fissata nella data di presentazione della domanda di rinnovo; se un nucleo invariato presenta comunque un nuovo PAD nucleo, questo viene considerato un aggiornamento del precedente, e la data di decorrenza rimane quella di presentazione della domanda. In ogni caso, se il nucleo rimane invariato e la domanda viene accolta, il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

In caso di nuclei variati è prevista la sottoscrizione su SIISL di un nuovo PAD riferito al nuovo nucleo. Pertanto, il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del PAD del nuovo nucleo.

L’incontro con i Servizi Sociali

Tutti i nuclei beneficiari devono incontrare i Servizi Sociali del Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo, inclusi quelli che durante la prima domanda ADI non avevano l’obbligo di monitoraggio presso il Servizio Sociale.

Se il nucleo rimane invariato, anche se aggiorna il PAD nucleo sottoscrivendone uno nuovo, la decorrenza del PAD nucleo ai fini del conteggio dei 120 giorni viene fissata, convenzionalmente, nella data di presentazione della domanda di rinnovo.

In caso il nucleo sia variato e abbia sottoscritto un nuovo PAD nucleo, la decorrenza, ai fini del conteggio dei 120 giorni, coinciderà con la data di sottoscrizione del PAD.

I nuclei che in corso del precedente periodo di fruizione dell’ADI avevano già obblighi di monitoraggio, dovranno incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla data di decorrenza del PAD nucleo. Tuttavia, qualora i servizi sociali abbiano già calendarizzato per il nucleo un incontro di monitoraggio prima della scadenza dei 120 giorni, la registrazione di tale incontro varrà anche ai fini dell’obbligo previsto per i rinnovi.

A questo fine si sottolinea che non sono validi gli incontri fissati dal mese di sospensione fino all’accettazione della domanda da parte di INPS.

Il Servizio Sociale che incontrerà il nucleo a seguito dell’accoglimento della domanda di rinnovo potrà mantenere la precedente valutazione multidimensionale e il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) già disponibili sulla piattaforma GePI. Infatti, a seguito dell'accoglimento della domanda di rinnovo, il Servizio Sociale può visualizzare su GePI la precedente valutazione multidimensionale, il PaIS e anche eventuali appuntamenti già calendarizzati nei mesi precedenti. All’accoglimento della domanda, il nucleo, se invariato al netto di nascite e decessi, verrà automaticamente collegato al percorso di inclusione sociale già disponibile su GePI, facilitando la continuità della presa in carico.

I servizi attivati nell’ambito del percorso di accompagnamento possono continuare ad essere erogati anche nei periodi di pausa dell’erogazione dell’ADI.

 

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