
Titolari permessi speciali
Hanno diritto all’Assegno di Inclusione, senza applicazione dei requisiti ordinari di cittadinanza, soggiorno, e residenza e dei requisiti economici, i titolari dei seguenti permessi di soggiorno (modifica introdotta dal decreto-legge 146/2025, articolo 4):
- Articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.) – permesso per motivi di protezione sociale
Si tratta di persone per le quali siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione (art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) o per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza (art. 380 del c.p.p.) o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600 del c.p.), tratta di persone (art. 601 del c.p.) o acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del c.p.)
- Articolo 18-bis T.U.I. – permesso per vittime di violenza domestica
Si tratta di persone per le quali siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del c.p. o per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza (art. 380 del c.p.p.), commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza
- Articolo 18-ter T.U.I. – permesso per vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita
Si tratta dei casi in cui, nel territorio nazionale, siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.
Per tali beneficiari l’accesso all’ADI avviene secondo le modalità specifiche previste dalla Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026, che disciplina anche calcolo del beneficio, durata della prestazione, modalità di domanda e obblighi di comunicazione in corso di fruizione.
Laddove i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” siano ospitati in strutture a totale carico pubblico, gli stessi non possono beneficiare dell'ADI in ragione della previsione di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.
Si ricorda inoltre, che come previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024, non possono accedere alla misura ADI i titolari del permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’articolo 18-ter del TUI, qualora agli stessi siano applicabili le misure per il reinserimento sociale e lavorativo e di sostegno economico previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”.
Per ulteriori dettagli in merito al permesso di soggiorno per “casi speciali” e i relativi benefici di cui all’art. 18-ter del decreto legislativo n. 286/98 (T.U.I) si rimanda al Portale Integrazione Migranti.
Modalità di presentazione della domanda
Per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda, valgono le ordinarie indicazioni previste per l’accesso all’ADI, come definite dall’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023 e dall’articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n. 154.
Il modello di domanda digitale dell’ADI, disponibile sul sito INPS, prevede appositi campi da valorizzare da parte dei titolari di un permesso di soggiorno per “casi speciali”, consultabili anche nella Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026.
I richiedenti la misura devono iscriversi alla Piattaforma SIISL e sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD nucleo).
Dopo l’approvazione della domanda ADI, i titolari di questi permessi e i loro familiari beneficiari devono seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’ADI, tenendo conto di eventuali altri programmi già in corso.
Devono pertanto, incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo e procedere con l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale. Fatte salve le cause di esclusione dagli obblighi valide per tutti i beneficiari ADI, sono soggetti ai medesimi obblighi di sottoscrizione dei Patti di inclusione sociale (PaIS) con i servizi sociali, e/o di sottoscrizione o aggiornamento dei Patti di servizio personalizzati (PSP) con Centri per l’Impiego. I percorsi definiti nei PaIS o nei PSP dovranno tenere conto dell’eventuale inserimento in altri programmi o percorsi di inclusione e attivazione lavorativa normativamente previsti per i titolari di tali permessi.
Quali requisiti
Come previsto dalla norma e specificato nella Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026, ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” NON si applicano:
- I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall’art. 2, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 48/2023, ovvero: requisito di residenza anagrafica in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi; titolarità di altre tipologie di permesso di soggiorno in relazione alla cittadinanza (ad esempio per i cittadini di paesi terzi il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).
- I requisiti economici ordinari previsti dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 48/2023, ovvero il rispetto della soglia del valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, della soglia del reddito familiare, delle soglie del valore del patrimonio mobiliare e immobiliare.
Coerentemente, i medesimi sono esonerati dall'obbligo di presentazione di una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’ISEE per l'accesso alla misura. Ne deriva anche che i medesimi non sono soggetti agli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni dei requisiti di carattere economico/patrimoniale, incluse le variazioni occupazionali di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48/2023, che incidono sul reddito familiare.
Si applicano invece, in quanto non espressamente esclusi dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 145/2024, né dalla novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 146/2025, gli altri vincoli riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita stabiliti dal decreto-legge n. 48/2023 (riguardanti il mancato possesso di motoveicoli e autoveicoli di elevata cilindrata, navi e imbarcazioni da diporto).
Nonostante la deroga ai sopracitati requisiti di residenza ed economici, restano invece pienamente applicati anche in caso di titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” gli altri requisiti e obblighi connessi alla misura previsti dalla normativa ADI, ossia:
- non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componente resulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cfr. l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023);
- non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023);
- per il beneficiario dell’ADI, è richiesta la mancata sottoposizione a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna, o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p., intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta (cfr. l’art. 2, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 48/2023);
- per i beneficiari dell’ADI, titolari di permesso speciale e componenti il loro nucleo familiare, è richiesta la presenza sul territorio italiano, che si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non violano il requisito, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute (cfr. l’art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023).
Non possono inoltre avere accesso all’ADI i titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI:
- in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, a esclusione del reato di cui all’articolo 10-bis del TUI (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
- se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
- in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave alarme sociale.
Ai fini dell’accesso alla misura e del mantenimento del beneficio, restano obbligatori:
- l’iscrizione sulla piattaforma SIISL e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD-nucleo);
- gli obblighi di comunicazione degli eventi che possono incidere sul diritto o sulla misura del beneficio, secondo la disciplina ADI e le istruzioni applicative dell’INPS;
- l’incontro con i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo ai fini della definizione dell’Analisi Preliminare;
- la partecipazione alle attività di inclusione sociale e lavorativa concordate con i servizi sociali o con i Centri per l’Impiego;
- gli obblighi di frequenza degli incontri con i servizi;
- gli obblighi di istruzione previsti per i beneficiari appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni.
Come si determina l’importo dell’ADI per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”?
Per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, l’ADI è riconosciuto secondo le specifiche modalità di calcolo indicate dalla Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026.
In particolare, non trovando applicazione i requisiti economici e non essendo richiesta la presentazione della DSU, nel calcolo del beneficio spettante si considera la composizione del nucleo per calcolare la soglia di reddito che andrebbe garantita al nucleo familiare ma non viene sottratto alcun importo a titolo di reddito familiare. Si considera inoltre, ove ricorrano i presupposti, l’eventuale componente relativa al canone di locazione.
Per ulteriori informazioni consulta Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026
