Mobilità in deroga - Aree Crisi Industriale Complessa

La mobilità in deroga è un trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall’articolo 53-ter Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per lavoratori già dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti ministeriali ed accordi di programma, disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’articolo 53-ter del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, destina parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - già stanziate per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti per i territori operanti nelle aree di crisi industriali complesse - alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga.

DESTINATARI

La misura è concessa ai lavoratori:

  • già dipendenti di imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e successivi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy ed accordi di programma;
  • risultanti alla data del 1° gennaio 2017 beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto al periodo precedentemente concesso. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1° gennaio 2017, fissata dalla norma.

PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

La Regione, espletate le attività di competenza e all’esito dell’istruttoria delle domande presentate dai lavoratori, inoltra istanza alla Direzione generale, all'indirizzo PEC: Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, specificando

  1. il fabbisogno finanziario del trattamento richiesto, sia complessivamente che riferito al singolo lavoratore. Si precisa che l’importo medio mensile da corrispondere ai lavoratori interessati alla misura è determinato annualmente dall’INPS ed è comprensivo della copertura figurativa e degli assegni nucleo familiare ANF;
  2. l’elenco dei lavoratori;
  3. la conferma della presa visione dell’informativa privacy da parte di tutti i lavoratori;
  4. il piano regionale di politiche attive;
  5. una relazione relativa alle specifiche misure previste per la riqualificazione e/o il reinserimento dei lavoratori con il dettaglio dei percorsi effettuati nel corso del trattamento precedente.

CRITERI DI AUTORIZZAZIONE E DURATA MASSIMA TRATTAMENTO

Con riferimento alle istanze pervenute dalle Regioni, la Direzione generale accerta la sussistenza dei requisiti relativi ai beneficiari, alla continuità e alla durata del trattamento tra il periodo già concesso e quello nuovo richiesto, alla programmazione di misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale e alla sussistenza delle risorse disponibili.

Spetta alla Regione l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti.

All’esito positivo dell’istruttoria, la Direzione generale comunica alla Regione, e per conoscenza all’ INPS, l’accertata sostenibilità finanziaria. A seguito di detta comunicazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.

NORMATIVA E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

La misura è finanziata annualmente dalla Legge di Bilancio di previsione dello Stato.

Per il 2025 è stata finanziata dall’articolo 1, comma 189 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Di seguito la circolare esplicativa con le indicazioni operative: Circolare n. 16 dell' 8 ottobre 2025. Allegato alla Circolare.