Decreto ministeriale n. 114 del 5 luglio 2024
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024, sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20
Decreto ministeriale n. 113 del 5 luglio 2024
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza primo luglio 2024, adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20
Decreto ministeriale n. 112 del 5 luglio 2024
Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 23 luglio 2024, al numero 2088, concerne la determinazione della retribuzione convenzionale per gli anni 2019, 2020 e 2021 e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei relativi corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 21
Decreto direttoriale n. 199 del 3 luglio 2024
Approvazione della Convenzione pluriennale tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione in qualità di Autorità Nazionale Erasmus+ settore VET e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) - Agenzia Nazionale Erasmus+
Decreto direttoriale n. 1556 del 28 giugno 2024
Concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, relativamente al periodo dal 27/05/2024 al 26/05/2025, in favore dei lavoratori dipendenti della SMD Sud Elettronica s.r.l. con sede legale e unità produttiva interessata al trattamento sita in Rieti (RI) , via Maestri del Lavoro 15/17, per un massimo di 28 unità lavorative
