Esperti di radioprotezione

Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro gestisce le procedure per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione.

Gli esperti di radioprotezione sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e di cui al decreto del 9 agosto 2022 - Attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Calendario esami anno 2025

Si pubblica il calendario delle sedute di esame della sessione relativa all’annualità 2025:

  • Maggio: 5; 12; 19; 26.
  • Giugno: 9; 16; 23; 30.
  • Luglio: 7.
  • Settembre: 8; 15; 22; 29.
  • Ottobre: 6; 13; 20; 27.
  • Novembre: 10; 17; 24.

Si comunica che le sedute di esame programmate per le date del 17 e del 24 novembre non saranno effettuate.

Ciascun candidato ammesso a sostenere l’esame di abilitazione, sarà convocato per la seduta di esame prestabilita con un preavviso di almeno 15 giorni, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute del 9 agosto 2022.

Le sedute di esame si svolgeranno presso la sede della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative con sede in Roma, via di S. Nicola da Tolentino, n. 1 (ottavo piano - sala riunioni n. 803).

L’accesso al piano - per i candidati e per coloro i quali volessero assistere agli esami in veste di uditori - sarà consentito previa identificazione presso l’Ufficio passi sito al quarto piano del medesimo stabile.

Normativa di riferimento

Applicativo "Abilitazione medici ed esperti"

A partire dal 13 novembre 2024 è operativo, in tutti i suoi servizi, l’applicativo "Abilitazione medici ed esperti", che costituisce un nuovo strumento, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la presentazione, tramite l’utilizzo di una procedura telematica, di:

  1. domande di ammissione all'esame di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione;
  2. domande di iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione;
  3. domande di rilascio dei certificati di iscrizione nell'elenco e di eventuali duplicati degli stessi;
  4. comunicazioni di avvenuto aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione.

All’applicativo si accede, previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso il portale “Servizi lavoro” del Ministero.

Le nuove modalità di presentazione delle predette domande di ammissione all'esame sono puntualmente descritte dal Decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro n. 23 del 19 marzo 2024. Al riguardo, si ricorda che il candidato deve inviare la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame di interesse.

Per quanto concerne, invece, la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione, delle domande di rilascio dei certificati di iscrizione nell'elenco e di eventuali duplicati degli stessi, nonché le comunicazioni di avvenuto aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, si rappresenta che l’intero procedimento si svolge, in maniera guidata, attraverso il citato applicativo "Abilitazione medici ed esperti".

Elenco

N.B.: La data d'iscrizione si può anche riferire alla data di rinnovo per gli iscritti con la normativa previgente.

L'elenco comprende gli iscritti ai tre gradi di abilitazione e gli iscritti al terzo grado sanitario di abilitazione ai sensi dell’articolo 129, lettera c) del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 101. 

La cifra che precede il numero di iscrizione indica il grado di appartenenza ("1" per il primo grado, "2" per il secondo grado, "3" per il terzo grado). La sigla 3S che precede il numero di iscrizione indica gli iscritti al terzo grado sanitario.

Per la consultazione dell'elenco ufficiale è possibile rivolgersi alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro