Annualità 2024
Emanato il Decreto direttoriale 8 ottobre 2025, n. 2987 di autorizzazione al sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, a causa di misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle attività di pesca, disposte a vario titolo dalle competenti Autorità marittime nel corso dell'anno 2024.
Presentazione delle istanze dalle 12:00 del 23 aprile alle 23:59 del 16 giugno 2025
Fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio
Si forniscono di seguito le informazioni per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima - fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. La procedura è disciplinata dal Decreto n. 1222 del 17 aprile 2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa. L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2024, sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:
a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente; sono altresì ricomprese le giornate di interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva e le misure tecniche successive all’interruzione temporanea obbligatoria continuativa effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 274862 del 19 giugno 2024 del MASAF, ai sensi degli articoli 2, 6 e 7 del Decreto ministeriale n. 0208415 del 18 aprile 2023;
b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
1) limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
2) periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - o della competente Autorità regionale o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, o di altro membro dell’equipaggio indispensabile alla conduzione della barca ed all’attività propria di battuta di pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare o dalla Protezione Civile, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate.
Beneficiari
L’indennità è riconoscibile a ciascun lavoratore subordinato dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. L’indennità non è riconoscibile, invece, agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali. L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
Informazioni generali per la compilazione delle istanze
Nell’ambito del processo di digitalizzazione delle procedure amministrative e nell’ottica della semplificazione dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione degli utenti, è stata predisposta una nuova piattaforma telematica dedicata al fermo pesca - annualità 2024. Il nuovo applicativo risulta maggiormente rispondente ai principi di accessibilità ed usabilità, nonché ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Il fine è quello di garantire, infatti, una procedura più snella e veloce per l’istruttoria e l’erogazione dell’indennità ai beneficiari. I succitati elementi di novità hanno comportato delle modifiche di carattere procedurale quale l’elaborazione automatica della Scheda 9 a partire dai dati inseriti in sede di compilazione dell’istanza e l'eliminazione del modulo FPO per la liquidazione delle spettanze, ora generato in automatico dall'applicativo con i dati inseriti dagli utenti.
Il file SCHEDA 9 - annualità 2024, dopo essere stato generato, compilato da parte dell’azienda e, poi, vistato dall’Autorità marittima, deve essere allegato all'istanza digitale. La Scheda 9 sarà disponibile e scaricabile dal nuovo applicativo precompilata con alcuni dati inseriti dall’utente in fase di compilazione della domanda e dovrà essere integrata tassativamente con i dati di seguito indicati:
a) cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l’arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
b) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività effettuati, specificati per ogni causale (obbligatorio e non obbligatorio);
c) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome e nome del lavoratore, giorni di fermo effettuati.
La Scheda 9 deve essere trasmessa all’Autorità marittima competente per territorio in tempo utile al fine di permettere le verifiche di competenza ed il completamento e l’inoltro dell’istanza entro il 16 giugno 2025. I periodi di fermo pesca obbligatori e non obbligatori, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in un’unica Scheda 9, onde evitare duplicazioni di istanze. La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo “arresto temporaneo obbligatorio” di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 19 giugno 2024 n. 274862 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni. Per l’arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice in duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione “online”, indirizzata all’Ufficio pesca dell’Autorità marittima d’iscrizione, non oltre le 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l’interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile), entro e non oltre le 12:00 del venerdì. Fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale, le giornate di fermo pesca non obbligatorio dovranno essere attestate tramite il sistema dell’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, fermo restando il necessario successivo visto dell’Autorità marittima competente. La Scheda 9 nella parte riservata all’Autorità marittima deve contenere l’indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita firmata e timbrata in ogni foglio;
Il file IBAN - annualità 2024, dopo essere stato compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si richiede l'indennità di fermo pesca e rinominato con il nominativo del dipendente interessato, deve essere allegato all'istanza digitale, corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore ed eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN del lavoratore
L’istanza potrà essere trasmessa per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo tramite la piattaforma di PagoPA, raggiungibile esclusivamente all’interno dell’applicativo “Fermo Pesca".
Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile anche nel portale “Servizi Lavoro” - sezione "Fermo Pesca” - al momento dell’apertura dello stesso.
Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili:
- le istanze presentate dopo la data del 16 GIUGNO 2025;
- le istanze che alla data del 16 GIUGNO 2025 risultino prive della Scheda 9 esclusivamente creata dall’applicativo, compilata da parte dell’azienda e integrata e vistata dall’Autorità marittima;
- le istanze che alla data del 16 GIUGNO 2025 risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate IBAN del lavoratore. Eventuali variazioni relative ai codici IBAN già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 LUGLIO 2025;
- le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso l'applicativo "Fermo Pesca".
Contatti:
- Urp online per problematiche tecniche relative all’utilizzo del nuovo applicativo e l’inoltro istanze.
- Fermopesca@lavoro.gov.it per questioni riguardanti i soli aspetti normativi e amministrativi.
