Organismi intermedi

L’Autorità di gestione può individuare uno o più Organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità (articolo 71 del Regolamento Ue 2021/1060). 
Gli accordi tra l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi (OOII) sono registrati per iscritto e specificano tutti i compiti svolti direttamente dalle parti.

Per il Pn Giovani, donne e lavoro è stato formalizzato l’accordo tra Autorità di gestione e Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche. Approfondisci il Piano Inapp.

Nel corso dell’attuazione del Programma, l'Autorità di gestione provvederà a designare gli altri OOII individuati dal Pn (Regioni/Province autonome, Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale), riservandosi anche la possibilità di individuarne altri in funzione degli interventi che saranno attuati nell’ambito del Programma.