
Bonus Donne 2026
- Progetti
Pubblicato in data: 03/07/2026
Bonus Donne 2026
Il Bonus Donne 2026 è finanziato dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro nell'ambito della Priorità 2 - Favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità e punta a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale (Zes) unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
È stato introdotto dal Decreto Lavoro (decreto-legge del 30 aprile 2026 n. 62).
Che cos’è?
Il Bonus Donne 2026 è un beneficio che spetta per nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate.
Sono inclusi i rapporti di lavoro part-time e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, l’apprendistato e i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
A chi è rivolto?
Datori e datrici di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di donne che rientrano nelle categorie indicate di seguito.
Come funziona?
L’incentivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail.
I datori e le datrici di lavoro possono ottenere il beneficio per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice. Se la lavoratrice assunta è residente in una delle Regioni della Zes, il limite massimo è elevato a 800 euro al mese.
L’esonero è riconosciuto per 24 mesi dalla data di assunzione per l’assunzione di:
donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, oppure
donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi che appartengono a una delle categorie di svantaggio previste dalle lettere da b) a g) dell’articolo 2, punto 4, del Regolamento Ue n. 651/2014, e cioè in sintesi:
- età tra i 15 e i 24 anni (lett. b);
- senza diploma di scuola media superiore o professionale (livello Isced 3) o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (lett. c);
- età sopra i 50 anni (lett. d);
- che vivono sole o con una o più persone a carico (lett. e);
- che sono occupate in professioni o settori con un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento rispetto alla media (lett. f);
- che appartengono a una minoranza etnica dello Stato e hanno necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa (lett. g).
L’esonero è invece riconosciuto per 12 mesi dalla data di assunzione per l’assunzione di:
donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (lett. a del Regolamento Ue n. 651/2014), oppure
che appartengono a una delle categorie di svantaggio previste dalle lettere da b) a g) di cui sopra.
Condizioni per l’accesso
Le assunzioni che beneficiano dell’esonero devono determinare un incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti).
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Il beneficio è revocato e le somme recuperate se, nei sei mesi successivi all’assunzione, la lavoratrice incentivata o un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva viene licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Il beneficio può continuare a essere fruito in caso di nuova assunzione di una lavoratrice precedentemente occupata a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro che ha fruito solo parzialmente dell’incentivo.
Come si richiede?
Le aziende devono seguire le indicazioni della circolare Inps n. 57 del 14.05.2026.
Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate all’Inps utilizzando il modulo online disponibile sul Portale delle agevolazioni (ex Diresco) – Bonus donne 2026.
Finanziamento
Lo stanziamento a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 è pari a 141,5 milioni di euro ripartiti come segue:
- 26,5 milioni di euro per l’anno 2026;
- 63,7 milioni di euro per l’anno 2027;
- 51,3 milioni di euro per l’anno 2028.
Circolare Inps n. 57 del 14.05.2026
Portale delle agevolazioni (ex Diresco)
DL n. 62 del 30.04.2026
Per le assunzioni effettuate nell'ambito della disciplina prevista dall'articolo 23 del Decreto Coesione (DL n. 60/2024), consulta la pagina dedicata al Bonus Donne introdotto da tale misura.
Per consultare la convenzione Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Inps, vai alla pagina Organismi intermedi.
